Cassazione Penale, Sentenza n. 359/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto di rigetto della sua richiesta di riabilitazione ex art. 70 d.lgs. n. 159/2011, denunciando violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 70 d.lgs. n. 159/2011 e 179 c.p. e carenza assoluta di motivazione sui presupposti per la concessione della riabilitazione. Contestava in particolare che la Corte di appello avesse dato valenza negativa alla sua partecipazione a una manifestazione di protesta, ritenendo ciò ostativo al beneficio nonostante la tutela costituzionale della libertà di opinione e di manifestazione (art. 21 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da due autonome rationes decidendi: una relativa alla mancanza di elementi concreti a sostegno della riabilitazione (il ricorrente non ha fornito prove della prova costante ed effettiva di buona condotta richiesta dall'art. 70 d.lgs. n. 159/2011) e l'altra relativa al comportamento tenuto il 23 aprile 2020, quando il ricorrente partecipò a una manifestazione in violazione delle misure emergenziali anti-COVID. Poiché il ricorso contestava solo la seconda ratio, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011
La Corte ha richiamato l'art. 70 nel senso che la riabilitazione richiede due requisiti: uno temporale (decorso di 3 anni per pericolosità generica o 5 anni per pericolosità qualificata dalla cessazione della misura) e uno sostanziale (prova costante ed effettiva di buona condotta per l'intero periodo). L'onere della prova grava sull'istante e la valutazione deve considerare comportamenti sintomatici del rispetto delle regole di convivenza sociale, non la sola astensione da reati.
art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011
Richiamato come riferimento agli effetti e divieti che cessano con la riabilitazione; la Corte lo usa per spiegare l'importanza del beneficio, senza però sviluppare una specifica interpretazione innovativa.
Norma richiamata dal ricorrente nella doglianza, ma la Corte di Cassazione non ha affrontato il merito relativo a questa norma, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità; dunque non risulta una interpretazione sostanziale della norma nel dispositivo.
art. 21 Cost.
Richiamato dal ricorrente per tutelare la partecipazione a manifestazioni come libertà costituzionale. La Corte ha comunque osservato che l'esercizio di diritti costituzionali non è automaticamente immune da valutazione ai fini della riabilitazione se la condotta concreta integra violazioni di altre norme (ad es. misure emergenziali).
Massime di principio
- Per ottenere la riabilitazione ex art. 70 d.lgs. n. 159/2011 è necessario dimostrare entrambi i requisiti indicati dalla norma: il decorso del termine temporale e la prova concreta e costante di buona condotta; l'onere probatorio è a carico dell'istante.
- La valutazione della 'buona condotta' è sostanziale e amplia: non basta l'assenza di nuove condanne, occorrono comportamenti che evidenzino il rispetto duraturo delle regole di convivenza sociale.
- Singoli episodi di inottemperanza non sono automaticamente decisivi, ma possono assumere rilievo se evidenziano una persistente mancanza di rispetto delle norme (ad esempio violazioni delle misure di contenimento sanitario).
- Se la decisione del giudice di merito è fondata su più motivi autonomi, il ricorso in Cassazione deve criticare specificamente tutti i motivi decisivi; contestarne solo uno può determinare l'inammissibilità per difetto di specificità.
- Nelle contestazioni sulla valutazione di merito è utile produrre prove concrete a sostegno della buona condotta (documentazione, attestazioni lavorative/sociali, assenza di denunce o indagini ulteriori) e argomentare compiutamente su tutti i punti decisivi del provvedimento impugnato.
- L'esercizio di diritti costituzionali come la partecipazione a manifestazioni non è, di per sé, ostativo alla riabilitazione, ma può essere valutato negativamente se la concreta condotta integra illeciti o violate specifiche disposizioni (quindi va distinto il profilo costituzionale dal profilo di eventuale illegittimità della condotta).
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