Cassazione Civile, Ordinanza n. 04368/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego dell’assegno di natalità a una cittadina di Paese terzo in possesso di permesso di soggiorno per attesa occupazione, non titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. In appello era stata esclusa la natura discriminatoria del diniego, sul presupposto che la prestazione non fosse qualificabile come prestazione assistenziale o di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e quindi non fosse dovuta ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2011/98/UE. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della direttiva 2011/98/UE in relazione all’art. 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, sostenendo che l’assegno di natalità rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale e spetta anche ai titolari di permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa, pur se privi del permesso di lungo periodo.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Richiama la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 54/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis, nella parte in cui escludeva dall’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi ammessi in Italia a fini lavorativi o comunque autorizzati a lavorare in base a un permesso di soggiorno conforme al regolamento n. 1030/2002. Richiama inoltre la sentenza della Corte di giustizia UE 2 settembre 2021, causa C-350/20, secondo cui l’assegno di natalità rientra tra le prestazioni familiari di cui all’art. 3, par. 1, lett. j), del regolamento (CE) n. 883/2004. Poiché la ricorrente era titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione, che autorizza al lavoro, la pretesa non poteva essere negata per mancanza del permesso UE di lungo periodo. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per i necessari accertamenti sulla domanda e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 12 direttiva 2011/98/UE
garantisce ai lavoratori cittadini di Paesi terzi ammessi a fini lavorativi, o autorizzati a lavorare, parità di trattamento nelle prestazioni di sicurezza sociale rilevanti, impedendo l’esclusione dalla prestazione per il solo difetto del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 3 regolamento (CE) n. 883/2004
l’assegno di natalità è ricondotto alle prestazioni familiari rientranti nel coordinamento europeo di sicurezza sociale.
art. 1, comma 125, l. n. 190/2014
la norma, nella formulazione anteriore alla modifica del 2021, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui escludeva dal beneficio alcune categorie di cittadini di Paesi terzi autorizzati al lavoro.
art. 3, comma 4, l. n. 238/2021
richiamato come termine da cui decorre la nuova formulazione normativa, rispetto alla quale la declaratoria di illegittimità riguarda il testo precedente.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
il permesso di soggiorno per attesa occupazione consente lo svolgimento di attività lavorativa.
richiamato come requisito di lungo soggiorno che la Corte d’appello aveva ritenuto necessario, ma che non può giustificare l’esclusione della prestazione nei casi considerati.
art. 3, art. 31, art. 117, comma 1, Cost.
sono i parametri costituzionali evocati nella questione di legittimità costituzionale, in relazione anche alla normativa europea e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
artt. 20, 21, 24, 31 e 34 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamati come parametri sovranazionali utilizzati nel giudizio di costituzionalità sulla discriminazione nell’accesso alla prestazione.
regolamento (CE) n. 1030/2002
il titolo di soggiorno deve essere conforme al modello previsto dal regolamento per integrare la condizione richiesta dalla declaratoria costituzionale.
Massime di principio
- L’assegno di natalità, quando attribuito a cittadini di Paesi terzi autorizzati a lavorare in Italia, deve essere qualificato come prestazione familiare rientrante nel sistema di sicurezza sociale europeo, con conseguente applicazione del principio di parità di trattamento.
- L’esclusione dal beneficio non può fondarsi sul solo difetto del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, se il richiedente è comunque ammesso in Italia a fini lavorativi o è titolare di un permesso che consente lo svolgimento di attività lavorativa.
- In presenza di una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta e di un orientamento della Corte di giustizia UE sulla qualificazione della prestazione, il giudice di legittimità deve cassare la decisione di merito che abbia negato il beneficio in base a un presupposto incompatibile con tali pronunce.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 12 della direttiva 2011/98/UE rileva la possibilità concreta di lavorare riconosciuta dal titolo di soggiorno, non essendo decisivo il solo nomen iuris del permesso o il requisito del soggiorno di lungo periodo.
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