Cassazione Penale, Sentenza n. 17153/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto di energia elettrica (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.), lamentando: a) vizio di motivazione e violazione di legge perché la responsabilità sarebbe stata affermata solo sul fatto che l'imputato aveva accompagnato i verificatori nei locali senza prova della disponibilità dei locali, delle utenze intestate a terzi e dell'attribuibilità dell'allacciamento; le dichiarazioni auto‑accusatorie sarebbero state acquisite in violazione delle garanzie; b) errata qualificazione giuridica e carenza di motivazione in relazione alle aggravanti (violenza sulle cose e destinazione a pubblico servizio), sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna manomissione di contatori e che, venendo meno tali elementi, difetterebbe la condizione di procedibilità rappresentata dalla querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza reiterativa delle critiche già esaminate dal giudice del merito e ha richiamato il consolidato principio per cui il beneficiario consapevole di un allaccio abusivo può essere ritenuto responsabile anche se la manipolazione è stata materialmente eseguita da terzi. Ha inoltre confermato che l'aggravante della "violenza sulle cose" può ricorrere anche quando l'allaccio sia opera di altri, purché conosciuto o ignorato per colpa dall'agente. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la censura tardiva nella parte in cui chiedeva di riformulare la qualificazione dell'aggravante n.7 e, comunque, l'ha ritenuta infondata perché l'aggravante per sottrazione di energia mediante allacciamento abusivo può sussistere anche se il terminale è in proprietà privata quando l'energia è destinata a pubblico servizio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sul delitto di furto: il giudice ha ritenuto integrato il reato per la sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e/o utilizzo di allaccio non autorizzato.
art. 625 cod. pen., n. 2 (violenza sulle cose)
L'aggravante della violenza sulle cose può configurarsi anche quando la materiale manomissione sia stata eseguita da terzi, se l'agente ha fruito consapevolmente dell'allaccio o lo ha ignorato per colpa; è sufficiente l'intervento materiale che abbia alterato la destinazione del bene (es. riallaccio).
art. 625 cod. pen., n. 7 (destinazione a pubblico servizio)
L'aggravante per sottrazione di cose destinate a pubblico servizio è applicabile anche quando l'allacciamento abusivo sia effettuato su terminali collocati in proprietà privata, rilevando la destinazione finale dell'energia al servizio pubblico dal quale viene distolta.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte ha trattato i motivi nei limiti previsti dalla norma.
Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di dichiarazione di reiezione del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione al ricorrente.
Massime di principio
- Chi si avvantaggia consapevolmente di un allaccio abusivo di energia può essere ritenuto responsabile del furto anche se non ha materialmente eseguito la manomissione.
- L'aggravante della "violenza sulle cose" si verifica anche quando la manomissione è stata compiuta da terzi, se l'agente ha comunque beneficiato dell'allaccio e ne era a conoscenza o l'ha ignorata per colpa.
- L'aggravante per sottrazione a pubblico servizio può valere anche quando l'allacciamento abusivo avviene su contatori o terminali in proprietà privata, purché l'energia sia finalizzata o distolta da un pubblico servizio.
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione autonoma dei fatti già esaminati dal giudice del merito, salvo manifesta illogicità della motivazione; motivi reiterativi o generici sono spesso inammissibili o infondati.
- Argomentazioni o censure non proposte tempestivamente in sede di gravame sono di regola inammissibili in sede di legittimità.
Testo integrale
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