Cassazione Civile, Ordinanza n. 23764/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte di una società operante nel settore siderurgico, di somme richieste con avvisi di pagamento e cartelle esattoriali per canoni e tributi relativi a concessioni idroelettriche. In un giudizio promosso davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche era stato poi accertato che una parte della pretesa era inferiore a quanto richiesto, con conseguente diritto alla restituzione delle somme pagate in eccesso. La società ha chiesto anche gli interessi legali sulla somma da rimborsare con decorrenza dalla data del pagamento originario, mentre l’amministrazione ha riconosciuto gli interessi solo dalla domanda di rimborso. La società ha quindi agito per ottenere gli ulteriori interessi; il Tribunale ha respinto la domanda qualificando la vicenda come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e facendo decorrere gli interessi dalla domanda. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo applicabile l’art. 1282 c.c. e non l’art. 2033 c.c. L’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 e 2033 c.c., sostenendo che: il pagamento in esecuzione di una cartella esattoriale non opposta non è assimilabile al pagamento di una sentenza provvisoriamente esecutiva poi riformata; l’obbligazione restitutoria sarebbe sorta solo con la sentenza del Tribunale delle Acque che ha accertato l’eccedenza del dovuto; il credito restitutorio non sarebbe stato liquido ed esigibile prima di tale decisione. La società controricorrente ha resistito, sostenendo la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la fattispecie non rientrasse nella condictio indebiti ex art. 2033 c.c., perché il pagamento era avvenuto in esecuzione di un atto autoritativo poi risultato privo, in parte, di presupposto originario; pertanto, il diritto alla restituzione era sorto fin dal pagamento e gli interessi legali erano dovuti dalla data della solutio, in applicazione dell’art. 1282 c.c. È stato richiamato, a sostegno, l’orientamento sulla restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenze poi caducate o riformate, nonché il principio per cui, nei pagamenti eseguiti in ottemperanza ad atti pubblici autoritativi, rileva l’assenza originaria di causa del pagamento e non lo stato soggettivo dell’accipiens. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda e per l’assenza di precedenti specifici. È stato inoltre escluso l’obbligo di raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
"gli interessi legali devono essere riconosciuti, in applicazione del principio generale di cui all’art.1282 cod.civ., dal giorno del pagamento e non da quello della domanda"
gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal momento del pagamento quando l’obbligazione restitutoria sorge fin dalla solutio, perché il pagamento è privo di causa originaria in tutto o in parte.
la censura di violazione della norma sugli interessi è stata ritenuta infondata alla luce della decorrenza dal pagamento stabilita in base all’art. 1282 c.c.
"la vicenda in esame non si inquadra nell’istituto della condictio indebiti di cui all’art.2033 cod.civ."
la ripetizione di indebito non è lo schema corretto quando il pagamento è eseguito in base a un atto autoritativo poi risultato privo di presupposto originario; rileva piuttosto l’obbligo restitutorio connesso alla caducazione del titolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso l’applicazione dell’obbligo di raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato, operando il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- La restituzione di somme pagate in esecuzione di un atto autoritativo poi risultato in parte infondato non si ricostruisce necessariamente come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., quando venga meno il presupposto originario della pretesa.
- In materia di somme da restituire, quando l’obbligo restitutorio sorge fin dal pagamento perché manca ab origine la causa della prestazione, gli interessi legali decorrono dalla data della solutio ai sensi dell’art. 1282 c.c., e non dalla domanda di rimborso.
- L’inapplicabilità dello schema della ripetizione d’indebito comporta che non assumono rilievo decisivo né la buona o mala fede dell’accipiens né la natura liquidata o meno del credito prima della decisione che accerta l’inesistenza del debito.
- Il principio sulla decorrenza degli interessi dalla data del pagamento vale anche quando solo una parte della somma corrisposta risulti non dovuta all’esito del giudizio che accerta l’effettiva misura del debito.
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