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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29126/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, fondato su plurime riprese riguardanti perdite su crediti inesigibili, costi ritenuti non sufficientemente documentati e addebiti per resi su vendite. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale della società sulla ripresa relativa alle perdite su crediti, accogliendo in parte l'appello dell'Ufficio sulle altre riprese e annullando solo quella relativa ai resi su vendite. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma il testo della sentenza non ne riporta il contenuto specifico: risulta solo che il ricorso era stato preceduto da un ricorso per revocazione, con sospensione dei termini di impugnazione disposta dalla CTR ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c.

La decisione

La Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso, perché accoglie l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle entrate sulla tardività del ricorso per cassazione. Rileva che, essendo stata proposta revocazione, dalla data di deposito della sentenza resa sulla revocazione decorreva la cessazione della sospensione dei termini per impugnare, salvo prova di una diversa data di comunicazione della decisione, prova non fornita dalla società. Poiché tra tale data e la notificazione del ricorso per cassazione è decorso un termine superiore a quello breve, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013 e dichiarata inammissibile, la Corte ha dato atto anche dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 398, quarto comma, c.p.c.

    sospensione dei termini di proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 398, quarto comma

    la proposizione del ricorso per revocazione comporta la sospensione dei termini di impugnazione; la sospensione opera secondo le regole richiamate dalla giurisprudenza e incide sul decorso del termine per cassazione.

  • art. 283 c.p.c.

    chiedeva la sospensione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ.

    norma richiamata solo in relazione alla domanda di sospensione della sentenza impugnata, senza rilievo decisorio nel provvedimento.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    richiamata come base del deposito della memoria nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 1 bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13

    richiamato nel dispositivo per determinare il parametro dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Quando contro una sentenza viene proposto ricorso per revocazione, il ricorrente che intenda poi proporre cassazione deve confrontarsi con il termine breve di impugnazione, computato tenendo conto della sospensione eventualmente disposta nel giudizio di revocazione.
  • In presenza di sospensione dei termini per l'impugnazione, il soggetto che la invoca o se ne avvale ha l'onere di provare la data rilevante di cessazione della sospensione, in particolare la comunicazione della sentenza resa sulla revocazione, se diversa dal deposito.
  • Se la prova della diversa data di comunicazione non è fornita, il deposito della sentenza che definisce la revocazione può essere assunto come dies a quo per la cessazione della sospensione e, se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve, esso va dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, per le impugnazioni proposte dopo il 30 gennaio 2013, la verifica dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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