Cassazione Penale, Sentenza n. 35626/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la condanna inflitta a Zecchillo per i reati indicati negli artt. 337, 582 e 585 c.p.; il ricorso impugnava la conferma della condanna (i motivi specifici del ricorso non sono riportati nel testo fornito)
La decisione
Il ricorrente è deceduto il 10/06/2024 dopo la proposizione del ricorso e prima della celebrazione dell'udienza. La Corte ha rilevato la manifesta infondatezza del ricorso e, rilevata l'intervenuta causa estintiva del reato per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 c.p., ha pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato. La Corte ha inoltre richiamato che, essendo esaurito il rapporto processuale, è preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p.
Norme richiamate
La morte dell'imputato costituisce causa estintiva del reato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio; determina l'annullamento senza rinvio della sentenza penale impugnata
art. 129, comma secondo, c.p.p.
Una volta estinto il reato per morte dell'imputato è preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito; il giudice non può pronunciarsi sul merito della colpevolezza
Norma richiamata in relazione alla fissazione dell'udienza di cassazione; la morte intervenuta dopo la proposizione del ricorso e prima dell'udienza è stata considerata dalla Corte nel decidere
Norme penali che individuano i reati per i quali il ricorrente era stato condannato in sede di appello; la sentenza impugnata confermava la condanna per tali disposizioni, ma la successiva estinzione del reato per morte ha determinato l'annullamento della sentenza
Massime di principio
- La morte dell'imputato durante il processo estingue il reato ai sensi dell'art. 150 c.p. e può essere rilevata in qualsiasi stato e grado del procedimento, anche d'ufficio dal giudice di legittimità.
- Quando il reato è estinto per morte dell'imputato, la Corte deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio; non è possibile disporre un proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.).
- L'accertamento dell'estinzione del reato comporta l'esaurimento del rapporto processuale penale e preclude ulteriori pronunce sulla responsabilità penale dell'imputato.
- Per ragioni di economia processuale, sezioni diverse della Cassazione possono adottare la declaratoria di estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio.
- In situazioni analoghe, la parte che ha proposto ricorso deve segnalare tempestivamente l'eventuale decesso; tuttavia la rilevabilità d'ufficio consente al giudice di pronunciarsi anche se il decesso viene a conoscenza nel corso del procedimento di cassazione.
- L'estinzione del reato in sede penale non esaurisce automaticamente eventuali profili di responsabilità civile o azioni risarcitorie, che seguono regole e termini diversi.
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