Cassazione Penale, Sentenza n. 15613/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale delle pene inflitte a Fortino con sentenze del 25/07/2019 (Corte d'appello di Catanzaro) e del 06/07/2017 (Tribunale di Caltanissetta). La Corte di appello aveva ritenuto che, cumulando le pene, si superassero i limiti di concedibilità ai sensi degli artt. 163, primo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., e che ricorressero le condizioni per la revoca di diritto previste dall'art. 188, terzo comma, cod. pen. Il ricorrente ha dedotto che la sospensione disposta dal Tribunale di Caltanissetta era subordinata al pagamento, entro termine perentorio, di una provvisionale di 20.000 euro; l'inadempimento avrebbe determinato la caducazione di quella sospensione, eliminando così la causa ostativa alla sospensione della pena più recente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'argomentazione del ricorrente, anche se accolta, non inciderebbe sulla legittimità dell'ordinanza impugnata, perché comunque permaneva una causa ostativa costituita da una pregressa condanna a pena detentiva non sospesa, idonea a giustificare la revoca in executivis. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 circa l'assenza di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Usato per verificare i limiti di cumulabilità delle pene ai fini della concedibilità della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che il cumulo superasse i limiti previsti
Richiamato quale norma che individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la violazione di tale norma può legittimare la revoca della sospensione
Prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale quando la sospensione è stata concessa in violazione delle norme che prevedono cause ostative; invocato dalla Corte di appello per disporre la revoca
Norma applicata per l'attribuzione delle spese del procedimento e per disporre il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000, n. 186
Richiamata per escludere che il ricorrente abbia agito con colpa grave nella proposizione del ricorso; nonostante ciò opera la sanzione economica prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale può essere disposta di diritto quando la sospensione è stata originariamente concessa in violazione di norme che prevedono cause ostative (art. 188, co. 3 c.p.).
- Il superamento dei limiti di cumulabilità delle pene (art. 163 c.p.) e la presenza di cause ostative previste dall'art. 164 c.p. giustificano la revoca anche se la sospensione precedente era stata concessa in modo condizionato.
- Il mancato adempimento di una condizione accessoria alla sospensione (es. pagamento di una provvisionale) non elimina automaticamente tutte le cause ostative: occorre valutare se rimangono condanne con pena detentiva non sospesa che possano comunque impedire la sospensione.
- Per impugnare con successo una revoca occorre dimostrare che, eliminata la sospensione precedente, non sussiste più alcuna causa ostativa residua; altrimenti il motivo può essere ritenuto irrilevante e il ricorso inammissibile.
- Proporre ricorso per cassazione privo di rilevanza giuridica rispetto alla legittimità del provvedimento impugnato espone al rischio di dichiarazione di inammissibilità e all'onere delle spese e di sanzioni economiche (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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