Cassazione Penale, Sentenza n. 12621/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per truffa per essersi appropriati, con artifici e raggiri, di un orologio Bulgari del valore di euro 7.400,00 appartenente alla persona offesa Adriana Capone. Hamza ha dedotto violazioni procedurali (omessa osservanza del termine di comparizione di 40 giorni previsto dal codice di rito secondo la censura) e mancata valutazione della richiesta di assoluzione; Jelenfi ha censurato la procedibilità per difetto di querela (sostenendo che la querela sarebbe stata proposta da soggetto non legittimato) e ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto inapplicabile il termine di 40 giorni invocato da Hamza perché, alla luce della disciplina transitoria (legge 30/12/2022 n.199 e richiamate norme emergenziali), per gli appelli proposti entro il 30/06/2023 continuava ad applicarsi il regime emergenziale con termine di comparizione pari a 20 giorni; pertanto il primo motivo è inammissibile. Altre questioni dedotte in cassazione sono state dichiarate inammissibili per difetto di devoluzione o per aspecificità delle censure: Hamza non aveva devoluto al giudice d'appello la questione relativa alla responsabilità e Jelenfi ha riproposto doglianze generiche senza un'autonoma e specifica critica della motivazione impugnata. Quanto alla querela, dai giudici risulta che la querela è stata effettivamente proposta da Adriana Capone in qualità di legale rappresentante della gioielleria, dunque legittimata. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto la motivazione coerente: non sono emersi elementi di segno positivo idonei a giustificare le attenuanti, dato che la sola incensuratezza non è più sufficiente dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p. I ricorrenti sono stati altresì condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen. (richiamato nella censura)
La Corte ricostruisce che, per effetto della disciplina transitoria adottata tra decreti e legge di conversione (legge 30/12/2022 n.199 richiamata), per gli appelli proposti entro il 30/06/2023 continua ad applicarsi la normativa emergenziale che prevede il termine di comparizione ridotto (20 giorni) e non il nuovo termine di 40 giorni; pertanto la lamentata violazione è infondata.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 34, comma 1, lett. g) n.3 richiamato)
Norma richiamata nella discussione sulla riforma del rito d'appello; la Corte chiarisce che la sua efficacia è coordinata con le norme transitorie (legge n.199/2022) che stabiliscono l'applicazione del regime emergenziale per le impugnazioni presentate entro il termine indicato.
Legge 30 dicembre 2022, n. 199 (art. 5-duodecies)
La Corte interpreta questa disposizione come norma transitoria che rende applicabile, fino al 30/06/2023, la disciplina emergenziale (art. 23 D.L. n.137/2020 e connesse) agli appelli già proposti, confermando il principio del tempus regit actum e superando il contraddittorio sulla durata minima della comparizione.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23 co. 8 e art. 23-bis richiamati)
La disciplina emergenziale richiamata (udienza non partecipata e termini specifici per la comparizione) è stata ritenuta applicabile alle impugnazioni presentate entro il periodo transitorio indicato, con effetti sul termine di comparizione e sul procedere dell'appello.
art. 62-bis c.p. (richiamato in relazione alle attenuanti generiche)
La Corte sottolinea che, dopo le modifiche normative richiamate in sentenza, la mera incensuratezza non costituisce di per sé elemento sufficiente per concedere le attenuanti generiche: sono necessari elementi positivi di segno favorevole alla personalità e al comportamento del reo.
Massime di principio
- Se l'impugnazione è stata proposta entro il termine della disciplina transitoria (es. 30/06/2023 nel caso in esame), si applicano le norme emergenziali e non le successive modifiche che prevedono termini diversi per la comparizione; valutare sempre la data di deposito dell'impugnazione (principio del tempus regit actum).
- In Cassazione sono ammissibili solo le censure specifiche e devolute correttamente dal giudizio di merito: censure generiche o non autosufficienti rispetto alla motivazione impugnata rischiano l'inammissibilità.
- Le questioni di legittimazione della querela devono essere affrontate con specificità e basarsi su elementi documentali chiari: se dai giudici risulta che la querela è stata proposta dal legittimo rappresentante, la censura sarà difficile da accogliere.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi e valutazione motivata; la sola incensuratezza non è più sufficiente dopo le modifiche normative riferite ad art. 62-bis c.p.
- In sede di impugnazione attenersi alla regola della devoluzione: problemi non sollevati specificamente in appello non possono essere poi adeguatamente dedotti in cassazione.
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