Cassazione Penale, Ordinanza n. 31111/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto detenuto ha proposto un atto diretto a contestare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, emessa quale giudice del rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione, con cui era stato rigettato il reclamo contro il provvedimento che aveva prorogato il regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis o.p. Il ricorso è stato però sottoscritto personalmente dal detenuto e non da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione. La Corte ha quindi verificato la validità formale dell'impugnazione alla luce dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, e ha ritenuto che la sottoscrizione personale non sia più sufficiente, neppure in materia di sorveglianza e neppure richiamando l'art. 41-bis, comma 2-sexies, o.p., che menziona il detenuto tra i soggetti legittimati al ricorso. Il motivo decisivo del ricorso, per come esaminato dalla Corte, non attiene al merito della proroga del 41-bis, ma alla sua inammissibilità per difetto di legittima sottoscrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dal detenuto e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. Ha applicato il principio tempus regit actum e la procedura de plano prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per i casi di inammissibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il regime carcerario speciale oggetto del provvedimento di proroga impugnato; la norma non deroga alla regola generale sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione.
art. 41-bis, comma 2-sexies, o.p.
La previsione che menziona il detenuto tra i soggetti legittimati al ricorso non consente la proposizione personale del ricorso per cassazione, poiché prevale la disciplina generale dell'art. 613 c.p.p.
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo
Per il ricorso per cassazione è esclusa la sottoscrizione personale della parte; è necessaria la firma di un difensore cassazionista munito di mandato, pena l'inammissibilità.
In caso di inammissibilità per carenza di legittimazione o per altra causa rilevabile nelle forme previste, la Corte può dichiarare il ricorso senza formalità, cioè de plano.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità conseguente al difetto di legittimazione/sottoscrizione del ricorso.
La riforma ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., eliminando la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Richiamato solo in quanto modificato dalla legge n. 103 del 2017 insieme all'art. 613 c.p.p., nel quadro della nuova disciplina delle impugnazioni.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato.
- La regola della necessaria sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista ha portata generale e si applica a tutte le impugnazioni dinanzi alla Corte di cassazione, comprese quelle in materia di sorveglianza e quelle previste anche da norme extracodicistiche.
- La legittimazione sostanziale a impugnare attribuita da una norma speciale non deroga, salvo espressa previsione, alla disciplina processuale generale sulla forma del ricorso per cassazione e sui requisiti della sua valida sottoscrizione.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione formale, la Corte può dichiararlo senza formalità, secondo il meccanismo de plano previsto dalla legge processuale.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti applicabili.
- rami
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