Cassazione Penale, Ordinanza n. 26990/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 1 luglio 2025. Dal testo emerge che in appello vi era stata una rinuncia al primo motivo di gravame e che la difesa aveva richiesto un accordo ex art. 599-bis c.p.p.; nel ricorso si lamentava il mancato recepimento di tale accordo senza consentire alle parti una discussione completa dei motivi di gravame. Il ricorrente contestava inoltre l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti e la quantificazione della pena, sostenendo che non fossero state adeguatamente valutate le sue ragioni. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure perché la richiesta ex art. 599-bis c.p.p. non risultava dagli atti, perché non erano più deducibili doglianze sulla responsabilità rispetto a un reato per il quale l'imputato era stato assolto in primo grado e rispetto a un altro per il quale il motivo era stato rinunciato in appello, e perché sulla pena venivano reiterate questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inconferente la censura sul mancato recepimento dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., poiché dagli atti non risultava alcuna richiesta in tal senso, ma solo la rinuncia della difesa al primo motivo di appello. Ha considerato non consentite le censure sulla responsabilità penale per i reati ascritti, poiché per il reato di oltraggio l'imputato era stato assolto in primo grado e per il reato di cui all'art. 337 c.p. vi era stata rinuncia al relativo motivo in appello. Ha inoltre rilevato che le attenuanti generiche erano già state concesse in equivalenza alla recidiva e che le doglianze sulla quantificazione della pena riproponevano questioni già valutate e disattese con argomentazioni corrette dal giudice di merito. All'inammissibilità del ricorso sono seguite le statuizioni conseguenti ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La richiesta di definizione concordata del giudizio di appello deve risultare dagli atti; se non vi è una richiesta formalmente formulata, è inconferente lamentarne il mancato recepimento.
È menzionato come uno dei reati rispetto ai quali il motivo di appello era stato rinunciato, con conseguente preclusione della censura in cassazione.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste da questa norma.
Massime di principio
- La doglianza sul mancato recepimento di un accordo ex art. 599-bis c.p.p. è inconferente se dagli atti non risulta una richiesta effettivamente formulata in appello.
- Non sono proponibili in cassazione censure sulla responsabilità penale quando esse investano punti non devoluti al giudice di secondo grado, perché il relativo motivo sia stato rinunciato oppure perché il capo sia stato definito in senso favorevole all'imputato in primo grado.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili quando si risolvano nella mera reiterazione di questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua dai giudici di merito.
- La corretta applicazione delle attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva esclude che sia fondato un motivo di ricorso che assuma il contrario senza confrontarsi con la decisione di merito.
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