Cassazione Penale, Sentenza n. 34428/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 16/11/2023 che aveva confermato la condanna per furto aggravato a quattro mesi di reclusione e multa di euro 104,00 e aveva negato la sospensione condizionale della pena. Il difensore ha censurato il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 163 c.p., sostenendo che la Corte non ha valutato i numerosi elementi favorevoli (precedente specifico di modesta gravità risalente a 12 anni prima, un episodio estinto per positiva messa alla prova, la natura colposa di un incendio risalente al 2002, l'esiguità del profitto del furto e la collaborazione con gli inquirenti), e che quindi la prognosi di recidiva non era adeguatamente motivata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello che, alla luce dei precedenti penali e di polizia e della storia di ripetute condotte contro il patrimonio (anche se distribuite nel tempo), ha formulato una prognosi negativa sulla futura astensione dal reato e ha correttamente negato la sospensione condizionale della pena. La Cassazione ha richiamato orientamenti consolidati secondo i quali il giudice può fondare il giudizio prognostico anche su precedenti non definitivi o su precedenti di polizia se da essi emergono elementi concreti sulla personalità e sulla capacità a delinquere. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e il ricorso è stato respinto con ogni statuizione conseguente.
Norme richiamate
Norma sulla sospensione condizionale della pena: richiede affidabilità del condannato. La Corte ha ritenuto che l'art. 163 impone una valutazione prognostica della futura astensione dal reato e che, in presenza di elementi negativi nel vissuto dell'imputato, il beneficio può essere legittimamente negato.
Richiamato come riferimento al 'giudizio prognostico': la Corte ha ammesso che tale giudizio può fondarsi sulla capacità a delinquere desunta dai precedenti, anche non definitivi.
Norma volta a rafforzare la presunzione di innocenza nell'istruttoria: la Corte osserva che, pur dopo l'introduzione della norma, resta possibile per il giudice considerare precedenti e giudizi passati ai fini della prognosi per la sospensione condizionale.
art. 133, comma 2, n. 2 cod. pen.
Riferimento ai precedenti giudiziari come elementi rilevabili ai fini della valutazione della personalità e della pericolosità del reo; la Corte afferma che anche precedenti non definitivi possono contribuire alla prognosi.
art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121
Prevede l'accesso dell'autorità giudiziaria ai precedenti di polizia per accertamenti nei procedimenti in corso: la Corte lo utilizza per giustificare l'impiego dei precedenti di polizia nella valutazione prognostica.
Massime di principio
- Il giudice può negare la sospensione condizionale della pena basandosi su una prognosi negativa derivante da precedenti penali o di polizia, anche se non tutti i precedenti sono tradotti in condanne definitive, purché emergano elementi fattuali concreti indicativi della propensione a delinquere.
- L'esiguità del profitto del reato o la natura colposa di un precedente non escludono automaticamente la negazione del beneficio se il quadro complessivo del vissuto del soggetto evidenzia ripetute condotte illecite.
- La messa alla prova conclusa positivamente o l'estinzione di un reato non impediscono di valutare nel complesso la personalità e la pericolosità concreta dell'imputato ai fini della sospensione condizionale.
- Il giudice di merito non è obbligato ad esaminare tutti gli elementi elencati dall'art. 133 c.p.; può motivare focalizzandosi sugli elementi ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio.
- Per contestare efficacemente un diniego di sospensione condizionale conviene documentare elementi di riabilitazione e di affidabilità attuale (periodo prolungato di buona condotta, interventi di recupero, riferimenti lavorativi e sociali) e contestare puntualmente la rilevanza e la concretezza dei precedenti richiamati dal giudice.
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