Cassazione Penale, Ordinanza n. 06950/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha articolato tre motivi: contestazione della responsabilità penale, censura della ritenuta recidiva e doglianza per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva tuttavia che tali motivi erano sostanzialmente riproduttivi di identiche censure già dedotte in appello e già motivatamente respinte dal giudice di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero reiterative di quelle già esaminate e confutate in appello, con motivazione ritenuta adeguata e логica; perciò le doglianze si risolvevano in una mera riproposizione del merito, non scrutinabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il titolo di reato oggetto di contestazione sostanziale nel giudizio; la Corte non affronta il merito della configurabilità del reato, ma rileva solo l'inammissibilità delle censure proposte contro la condanna.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, senza apportare specifiche censure di legittimità, i medesimi motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti dal giudice di merito.
- La riproposizione di doglianze di merito, quando la sentenza impugnata le abbia già affrontate con motivazione congrua e logica, non consente alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto o della prova.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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