Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20214/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava l'abnormità/nullità della sentenza di appello perché emessa de plano, senza fissazione di udienza e senza contraddittorio, che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione; denunciava che non era stata valutata la possibilità di un'assoluzione di merito (art. 129 c.p.p.) né consentito all'imputato di interloquire.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla stessa Corte d'appello di Ancona affinché venga fissata udienza per celebrare il giudizio in contraddittorio. La decisione si fonda sul principio che in appello non è ammessa una pronuncia "de plano" di estinzione per prescrizione senza contraddittorio, alla luce di giurisprudenza di legittimità e della declaratoria di costituzionalità che ha riconosciuto l'interesse all'impugnazione e la presunzione di pregiudizio della difesa quando manca l'udienza.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2011

    Norma richiamata in relazione al reato per cui era stato originariamente contestato il comportamento (violazione della misura di prevenzione); indica il titolo di accusa originario rispetto al procedimento

  • art. 73 d.lgs. n. 159/2011

    Norma relativa al reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado (citata nel ragionamento di fatto). Non incide sul principio processuale di contraddittorio qui deciso

  • art. 469 c.p.p.

    Dispositivo sul proscioglimento predibattimentale; la Corte rileva che in appello non è consentito ricavare una pronuncia predibattimentale di proscioglimento richiamando questa disciplina

  • artt. 598, 599, 601 c.p.p.

    Norme del rito di appello richiamate per osservare che non operano rinvii alla disciplina del proscioglimento predibattimentale e non autorizzano decisioni de plano senza contraddittorio

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede la declaratoria immediata di causa di non punibilità; interpretata dalla Corte come incompatibile con una pronuncia de plano in appello senza contraddittorio, poiché l'accertamento richiede l'effettiva pienezza del contraddittorio

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Motivazione di impugnazione invocata dal difensore (nullità assoluta e insanabile della sentenza) e considerata rilevante ai fini del ricorso per cassazione

  • art. 568, comma 4 c.p.p.

    Norma la cui applicazione era stata ritenuta incostituzionale nella parte interpretata come impediente l'interesse ad impugnare; la Corte Costituzionale (sent. n.111/2022) ha dichiarato l'illegittimità della interpretazione che escludeva interesse ad impugnare in caso di proscioglimento de plano

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sostanziale (riduzione di pena/negoziazione) che l'imputato aveva invocato in appello come motivo di censura rispetto alla sentenza di primo grado; la Corte sottolinea che anche motivi che non incidono sul fatto possono giustificare la necessità del contraddittorio

  • Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 (Cassazione - massima citata)

    «nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen.... l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio»

    Giurisprudenza di legittimità che ha escluso la possibilità di pronunce predibattimentali di proscioglimento in appello senza contraddittorio; usata come riferimento per il principio del contraddittorio

  • Corte Costituzionale, sent. n. 111 del 05/04/2022

    «l’interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento ... emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio ... non è, pertanto, bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata»

    La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art. 568 c.p.p. che impediva l'interesse ad impugnare: in presenza di proscioglimento de plano si presume il pregiudizio alla difesa e sussiste interesse ad impugnare

Massime di principio

  • In sede di appello, se la prescrizione si è perfezionata prima della fissazione dell'udienza, il giudice non può pronunciarsi de plano dichiarando l'estinzione del reato senza previamente instaurare il contraddittorio: è necessaria la fissazione di udienza e la citazione delle parti.
  • La declaratoria di prescrizione resa senza contraddittorio determina la nullità/abnormità della decisione e comporta la presunzione di pregiudizio all'interesse della difesa; il ricorso per cassazione è quindi ammissibile e fondato.
  • La Corte di cassazione, salvo il caso di prova evidente dell'innocenza che consenta l'adozione della formula di merito ex art.129 c.p.p., annulla la decisione e rinvia alla Corte d'appello perché celebri il giudizio in contraddittorio.
  • Sia l'imputato sia il Procuratore Generale (o la parte interessata) hanno interesse ad impugnare sentenze di proscioglimento pronunciate de plano: la giurisprudenza e la Corte Costituzionale hanno riconosciuto tale interesse per tutela del diritto di difesa.
  • In pratica, nei procedimenti di appello è opportuno che le parti chiedano esplicitamente la fissazione dell'udienza se la prescrizione è intervenuta, e il giudice di appello deve valutare, in udienza, anche eventuali alternative più liberatorie (assoluzione di merito) prima di dichiarare l'estinzione del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.