Cassazione Civile, Ordinanza n. 02952/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006, emessi nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica per IRES, IRAP, IVA e ritenute, nonché da un atto di contestazione di sanzione per omesso versamento di ritenute, notificati al contribuente quale responsabile solidale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo non provata né la sua responsabilità nella gestione dell'associazione né il suo coinvolgimento nella compagine sociale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato un verbale assembleare che, secondo l'Ufficio, dimostrava la partecipazione attiva del contribuente alla gestione dell'associazione e il suo potere di agire in nome e per conto dell'ente ai sensi dell'art. 38 c.c.; omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sull'ulteriore titolo di responsabilità dedotto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1972; nullità della sentenza per difetto di motivazione, riproponendo la stessa doglianza sotto diverso profilo. Nel corso del giudizio di legittimità l'Avvocatura dello Stato ha inoltre chiesto la declaratoria di estinzione parziale per gli avvisi di accertamento, in ragione della definizione agevolata perfezionata da un coobbligato solidale, e ha chiesto la prosecuzione solo quanto alla sanzione; la Corte ha ritenuto che, essendo la sanzione collegata al tributo, la definizione agevolata del rapporto principale producesse effetto anche su di essa.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza dell'Avvocatura dello Stato e ha dichiarato estinto l'intero giudizio. Ha rilevato che un coobbligato solidale aveva presentato domande di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2022 per avvisi analoghi, con perfezionamento della procedura, e che la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati. Quanto all'atto di contestazione di sanzione, la Corte ha qualificato la sanzione come collegata al tributo e ha applicato la disciplina che esclude il pagamento di ulteriori importi sanzionatori quando il rapporto tributario sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata. Conseguentemente, il processo è stato dichiarato estinto con spese a carico della parte che le aveva anticipate. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dall'estinzione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo
invocato dall'Agenzia per sostenere il potere di agire in nome e per conto dell'associazione da parte del soggetto indicato come responsabile solidale
richiamato per la censura di omessa pronuncia su un ulteriore titolo di responsabilità
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come norma del vizio processuale dedotto per omessa pronuncia e difetto di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di motivazione della sentenza
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il difetto di motivazione
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1972
richiamato quale ulteriore titolo di responsabilità del soggetto indicato come responsabile solidale
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197 del 2022
prevede il deposito della domanda di definizione e del versamento; in tal caso il processo è dichiarato estinto
art. 1, comma 202, l. n. 197 del 2022
stabilisce che la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati
art. 1, comma 191, l. n. 197 del 2022
nei giudizi aventi ad oggetto sole sanzioni collegate ai tributi, non è dovuto alcun importo per sanzioni se il rapporto tributario è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato come base della violazione sanzionata per omesso versamento di ritenute
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria perfezionata da un coobbligato solidale produce effetti favorevoli anche nei confronti degli altri coobbligati, con possibile estinzione del giudizio anche per questi ultimi.
- Quando la lite riguarda esclusivamente sanzioni collegate al tributo, la definizione del rapporto tributario principale, anche se avvenuta con modalità diverse dalla definizione agevolata, esclude il pagamento di ulteriori somme per le sanzioni e comporta l'estinzione del giudizio sulla sanzione.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, i motivi di ricorso restano assorbiti e non sono esaminati nel merito.
- La qualificazione di una sanzione come "collegata al tributo" dipende dal fatto che essa sia irrogata per violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta.
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