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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37975/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale svolta mediante questionario e acquisizione di documenti, l'Ufficio aveva rideterminato per due annualità il maggior reddito ai fini IRPEF e il valore della produzione ai fini IRAP di un tassista, recuperando a tassazione imposte, sanzioni e accessori. La Commissione tributaria regionale aveva annullato gli avvisi ritenendo nullo l'accertamento perché fondato su studi di settore senza previo contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che nel caso concreto si trattava di accertamento analitico-induttivo e che, quindi, non sussisteva l'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha qualificato l'accertamento come analitico-induttivo in senso proprio, basato su plurimi indici di inattendibilità contabile e di antieconomicità della gestione, con gli studi di settore utilizzati solo come ulteriore elemento di supporto. Ha quindi escluso che, in una simile ipotesi, sia imposto il contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità dell'atto. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione regionale, in diversa composizione, affinché esamini le ulteriori doglianze del contribuente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel caso di accertamento analitico-induttivo fondato su plurimi elementi presuntivi e su riscontri di inattendibilità della contabilità, il contraddittorio preventivo con il contribuente non costituisce un passaggio indefettibile, salvo che l'accertamento si basi esclusivamente su studi di settore.
  • La nullità dell'avviso per difetto di contraddittorio endoprocedimentale non può essere affermata quando gli studi di settore siano utilizzati solo come elemento ulteriore e non come unica base dell'accertamento.
  • L'antieconomicità della gestione e le irregolarità o incongruenze contabili possono legittimare la ricostruzione presuntiva del reddito in via analitico-induttiva.
  • In cassazione, quando la decisione di merito abbia erroneamente qualificato l'accertamento come fondato esclusivamente su studi di settore, la sentenza va cassata con rinvio per l'esame delle ulteriori censure non esaminate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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