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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9989/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di condanna per peculato militare continuato e aggravato. Le censure principali erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta carenza di prove e uso di congetture nella ricostruzione relativa all'appropriazione delle derrate alimentari; (2) carenza di individuazione dei numeri di lotto di alcuni generi alimentari, che avrebbe compromesso la certezza dell'origine della merce; (3) contestazione specifica sull'appropriazione di due frigoriferi industriali, sostenendo che, se già dismessi regolarmente, non potevano essere considerati beni appartenenti all'Amministrazione (quindi non integrando peculato); (4) doglianza circa il corretto inquadramento giuridico della condotta (peculato vs truffa) e presunta violazione dell'art. 521 c.p.p. per discrepanza tra imputazione e ricostruzione fattuale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato in massima parte il ricorso inammissibile per motivi non consentiti in cassazione (censure generiche e confutative). Ha però ritenuto necessario un riesame limitato e motivato solo sul punto relativo ai due frigoriferi industriali, perché permanevano incertezze sull'identità dei frigoriferi rinvenuti, sull'assenza di matricole/documentazione e sulla regolarità della procedura di dismissione (documentazione che la difesa aveva prodotto). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al peculato relativo ai frigoriferi e il giudizio è stato rinviato ad altra sezione della Corte Militare d'Appello per un nuovo esame su quell'aspetto e, se del caso, per rivedere il trattamento sanzionatorio. Quanto al resto della condanna (peculato delle derrate alimentari), le censure difensive sono state respinte e la condanna è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 215 cod. pen. m.p.

    Norma che disciplina il peculato militare; la Corte l'ha interpretata nel senso che il delitto ricorre anche quando il soggetto, per ragione del servizio (gestore della mensa), abbia la disponibilità materiale o giuridica delle cose altrui e si appropri di esse. Il giudice ha ritenuto corretto inquadrare la condotta come peculato quando la funzione ha posto l'occasione del maneggio/disponibilità.

  • artt. 81 cod. pen.

    Riguarda le circostanze e l'aggravamento; richiamato nel capo di imputazione per l'aggravazione della condotta continuata.

  • art. 47 n. 2 cod. pen. m.p.

    Richiamato nel capo di imputazione come norma di coordinamento/indicazione delle aggravanti proprie del codice penale militare.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma che riguarda i limiti dell'uso delle congetture nell'accertamento probatorio; la difesa richiamava i limiti ex art.192 per contestare la carenza di indizi certi, la Corte ha ritenuto però che le prove dichiarative e documentali fossero sufficienti per l'accertamento delle derrate.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma sulle impugnazioni per cassazione; citata in relazione ai limiti di utilizzazione di argomentazioni congetturali e indiziarie; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure generiche fondate su mere confutazioni della motivazione.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per asserita difformità tra capo d'imputazione (possesso giuridico) e motivazione (possesso materiale). La Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando orientamenti secondo cui il possesso rilevante per peculato può discendere anche dalla funzione/occasione di servizio.

  • art. 61 n. 9 cod. pen.

    Norma relativa alle aggravanti e ai criteri di distinguo tra peculato e truffa aggravata; la Corte ha chiarito che la differenza tra peculato e truffa si giudica in base alle modalità del possesso (se il pubblico ufficiale ha già la disponibilità per ragione dell'ufficio, si configura peculato).

Massime di principio

  • Per configurare il peculato è sufficiente che il soggetto abbia la disponibilità materiale o giuridica della cosa per ragione dell'ufficio o del servizio: non è necessario che il possesso derivi esclusivamente da un atto formale; l'occasione fornita dalla funzione può essere sufficiente.
  • Le censure generiche e meramente confutative della motivazione non sono ammesse in cassazione: è necessario indicare vizi di diritto specifici o profili di errata applicazione della legge penale.
  • Quando l'identità o la titolarità del bene (es. numero di matricola, documentazione di dismissione) è incerta, il giudice di legittimità può disporre l'annullamento parziale e il rinvio per ulteriori accertamenti probatori; l'incertezza probatoria su un bene può comportare la revisione del trattamento sanzionatorio.
  • La distinzione fra peculato e truffa dipende dalla fase in cui l'agente acquisisce il possesso: se l'agente si procura fraudolentemente il possesso mediante artifici, può trattarsi di truffa; se già disponeva della cosa per ragione del servizio e poi se ne appropria, si configura peculato.
  • Per contestare con successo l'origine di beni fungibili (es. derrate alimentari) è centrale la prova documentale (lotti, DDT, fatture, firme di ricevimento) e la ricostruzione della catena di custodia; assenze o anomalie nel trasporto possono rafforzare l'accusa, ma la difesa deve produrre elementi alternativi concreti per rompere la catena probatoria.
  • In procedimenti militari, come in quelli ordinari, le procedure amministrative di dismissione e le attestazioni dei superiori (documentazione di smaltimento, verbali) hanno rilievo probatorio: la loro regolarità o irregolarità può essere decisiva per l'esito sulla titolarità del bene.

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