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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31283/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso di cassazione articolava tre motivi: 1) e 2) vizi di motivazione e omissione di pronuncia su presunti "motivi nuovi" e critica dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; 3) errata applicazione della legge penale per sopravvenuta prescrizione del reato (secondo il ricorrente maturata il 13/02/2022). Il ricorso ha quindi chiesto l'annullamento della condanna per lesioni personali o, alternativamente, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non risultavano in atti "motivi nuovi" proposti nell'atto di appello (la difesa aveva soltanto prodotto documenti e richiesto irregolarmente la rinnovazione dell'istruttoria all'udienza) e perché il ricorso per cassazione contro sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace è limitato ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c). Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che il termine di prescrizione per il reato commesso il 14/08/2014 (pari a sette anni e sei mesi, tenuto conto delle interruzioni e delle sospensioni) è spirato il 1/08/2022, anteriormente alla pronuncia impugnata. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sostanziale che incrimina le lesioni personali; indica il titolo di reato per cui è stata inflitta la condanna impugnata.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Art. 157 e 161 riguardano rispettivamente gli effetti dell'interruzione della prescrizione e le cause di sospensione: la Corte ha applicato tali norme per il calcolo del termine prescrizionale (tenendo conto delle interruzioni e delle sospensioni indicate).

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola i motivi nuovi in appello; la Corte ha rilevato che i presunti "motivi nuovi" non erano stati formalmente dedotti nell'atto di appello come richiesto dalla norma, il che ha reso inammissibile la censura connessa.

  • art. 606, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen.; art. 606, comma 2-bis; art. 39-bis D.Lgs. 28/08/2000 n.274

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace: solo i motivi espressamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a)-c) sono ammissibili. La Corte ha fatto applicazione di tali limiti per dichiarare inammissibili i primi due motivi.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali posti al contenuto del ricorso di cassazione (richiamato in relazione all'articolazione dei motivi); citato per delimitare l'ambito di impugnazione effettivamente valutato.

Massime di principio

  • Se in appello la difesa intende proporre "motivi nuovi" deve dedurli formalmente nell'atto di appello (art. 603 c.1): richieste o documenti depositati solo in udienza possono essere ritenuti inammissibili o non valutabili in cassazione.
  • Contro sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato ai motivi previsti dall'art. 606 c.1 (lett. a, b, c); molte impugnazioni di merito saranno quindi inammissibili.
  • La prescrizione va calcolata attentamente tenendo conto di tutte le cause di interruzione e sospensione: se il termine prescrizionale si estingue prima della pronuncia impugnata, la condanna deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Quando si allega la prescrizione come motivo di impugnazione è necessario fornire tabulazione cronologica chiara (date di inizio del termine, interruzioni, sospensioni) perché la Corte verifichi la scadenza effettiva.
  • L'annullamento "senza rinvio" per prescrizione estingue gli effetti penali della sentenza impugnata; le questioni diverse dalla prescrizione possono rimanere inammissibili se non correttamente dedotte.

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