Cassazione Penale, Sentenza n. 31283/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso di cassazione articolava tre motivi: 1) e 2) vizi di motivazione e omissione di pronuncia su presunti "motivi nuovi" e critica dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; 3) errata applicazione della legge penale per sopravvenuta prescrizione del reato (secondo il ricorrente maturata il 13/02/2022). Il ricorso ha quindi chiesto l'annullamento della condanna per lesioni personali o, alternativamente, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non risultavano in atti "motivi nuovi" proposti nell'atto di appello (la difesa aveva soltanto prodotto documenti e richiesto irregolarmente la rinnovazione dell'istruttoria all'udienza) e perché il ricorso per cassazione contro sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace è limitato ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c). Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che il termine di prescrizione per il reato commesso il 14/08/2014 (pari a sette anni e sei mesi, tenuto conto delle interruzioni e delle sospensioni) è spirato il 1/08/2022, anteriormente alla pronuncia impugnata. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
Norma sostanziale che incrimina le lesioni personali; indica il titolo di reato per cui è stata inflitta la condanna impugnata.
Art. 157 e 161 riguardano rispettivamente gli effetti dell'interruzione della prescrizione e le cause di sospensione: la Corte ha applicato tali norme per il calcolo del termine prescrizionale (tenendo conto delle interruzioni e delle sospensioni indicate).
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Regola i motivi nuovi in appello; la Corte ha rilevato che i presunti "motivi nuovi" non erano stati formalmente dedotti nell'atto di appello come richiesto dalla norma, il che ha reso inammissibile la censura connessa.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace: solo i motivi espressamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a)-c) sono ammissibili. La Corte ha fatto applicazione di tali limiti per dichiarare inammissibili i primi due motivi.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali posti al contenuto del ricorso di cassazione (richiamato in relazione all'articolazione dei motivi); citato per delimitare l'ambito di impugnazione effettivamente valutato.
Massime di principio
- Se in appello la difesa intende proporre "motivi nuovi" deve dedurli formalmente nell'atto di appello (art. 603 c.1): richieste o documenti depositati solo in udienza possono essere ritenuti inammissibili o non valutabili in cassazione.
- Contro sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato ai motivi previsti dall'art. 606 c.1 (lett. a, b, c); molte impugnazioni di merito saranno quindi inammissibili.
- La prescrizione va calcolata attentamente tenendo conto di tutte le cause di interruzione e sospensione: se il termine prescrizionale si estingue prima della pronuncia impugnata, la condanna deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Quando si allega la prescrizione come motivo di impugnazione è necessario fornire tabulazione cronologica chiara (date di inizio del termine, interruzioni, sospensioni) perché la Corte verifichi la scadenza effettiva.
- L'annullamento "senza rinvio" per prescrizione estingue gli effetti penali della sentenza impugnata; le questioni diverse dalla prescrizione possono rimanere inammissibili se non correttamente dedotte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31185/2024 del 31/07/2024
- Sentenza penale · 31 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31187/2024 del 31/07/2024
- Sentenza penale · 31 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31188/2024 del 31/07/2024
- Sentenza penale · 31 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31190/2024 del 31/07/2024
- Sentenza penale · 31 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31191/2024 del 31/07/2024
- Sentenza penale · 31 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31192/2024 del 31/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →