Cassazione Penale, Ordinanza n. 30612/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 26/06/2025. Dal testo emerge che i motivi erano tre: il primo consisteva in censure ritenute del tutto generiche e non capaci di individuare lo specifico passaggio motivazionale viziato; il secondo denunciava l'intervenuta prescrizione del reato, ma senza confutare l'argomentazione della Corte di appello che aveva indicato come termine ultimo il 31/10/2026, quindi in una data successiva alla sentenza; il terzo contestava la determinazione della pena, ma anche su questo punto la doglianza è stata reputata generica, poiché la pena era stata già applicata nella misura minima con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti e tre i motivi sono stati ritenuti generici o manifestamente infondati. In particolare, il primo motivo non indicava lo specifico vizio della motivazione, il secondo non scalfiva la ricostruzione della Corte territoriale sul termine di prescrizione, e il terzo non evidenziava alcun concreto errore nella determinazione della pena, già fissata nel minimo con le attenuanti generiche. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e non meramente vaghe o generiche; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.
La deduzione della prescrizione deve confrontarsi con la ricostruzione del termine di maturazione fatta dai giudici di merito; una censura generica non è idonea a superarla.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, unitamente alla pena irrogata nel minimo, esclude la fondatezza di doglianze meramente assertive sulla quantificazione della pena.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici, puntuali e riferiti a uno specifico errore della motivazione o della decisione; censure vaghe o assertive sono inammissibili.
- La deduzione della prescrizione deve indicare in modo concreto perché il termine correttamente individuato dal giudice di merito sarebbe errato; non basta una mera affermazione apodittica.
- La doglianza sulla pena è generica quando non si confronta con la circostanza che il giudice abbia già applicato il minimo edittale e riconosciuto le attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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