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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20025/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano che confermava la condanna per concorso nel tentativo di rapina aggravata (per aver agito in più persone riunite). Motivi dedotti: (1) presunta incompatibilità logico-giuridica tra lo stato di tentativo, la qualificazione del concorso come 'concorso anomalo' per alcuni correi e l'applicazione dell'aggravante della 'più persone riunite' per l'agente; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Cassazione ha ritenuto che: (a) l'aggravante della 'più persone riunite' è una modalità oggettiva della condotta che si estende a tutti i concorrenti, anche se non fisicamente presenti, e risulta compatibile con il concorso anomalo riconosciuto ad altri partecipi; (b) l'attenuante della lieve entità (art. 311 c.p.), valorizzata dalla Corte costituzionale n. 86/2024, richiede una valutazione complessiva del fatto e non può essere riconosciuta quando la condotta presenti modalità intimidatorie e una significativa portata offensiva. Conseguenze pratiche: confermata la condanna (pena originaria: 1 anno e 8 mesi di reclusione oltre multa), il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    richiamata come norma procedurale ai fini del ricorso per cassazione

    indica la base procedurale per la deduzione dei motivi di ricorso in cassazione; citata per qualificare la forma di impugnazione adottata

  • art. 311 cod. pen.

    attenuante della lieve entità del fatto

    la Corte interpreta l'attenuante come richiedente una valutazione complessiva del fatto, esclusa quando manchi la lievità in relazione all'evento, alla natura, ai mezzi, alle modalità o all'entità del danno/pericolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    disciplinante le spese in caso di inammissibilità

    consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità

  • Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 2024

    richiamata dall'imputato e valutata dalla Corte

    la sentenza costituzionale ha riconosciuto la possibilità di applicare l'attenuante della lieve entità anche per reati come la rapina, ma ne richiede l'accertamento concreto sul fatto nel suo complesso; la Cassazione richiede che la lievità sussista rispetto alle modalità e alle conseguenze del fatto

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    richiamata in tema di determinazione dell'ammenda alla Cassa delle ammende

    utilizzata per giustificare il criterio di quantificazione della somma da versare alla Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 46221 del 08/11/2023 e Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024)

    sentenze richiamate nel testo

    confermano l'orientamento che l'aggravante 'più persone riunite' ha natura oggettiva e si propaga a tutti i concorrenti e che l'accertamento della lieve entità richiede valutazione globale del fatto; tali precedenti sono stati applicati nel caso concreto

Massime di principio

  • L'aggravante della 'più persone riunite' va intesa come modalità oggettiva di commissione del reato e può essere attribuita a tutti i concorrenti dell'azione criminosa, anche se non fisicamente presenti nel luogo dell'intimidazione.
  • La qualificazione del concorso come 'anomala' per alcuni partecipi non esclude automaticamente l'applicazione di aggravanti oggettive riferibili alla condotta collettiva.
  • L'attenuante della lieve entità (art. 311 c.p.) richiede una valutazione complessiva del fatto (natura del fatto, mezzi, modalità, entità del danno o del pericolo); non può essere riconosciuta quando la condotta abbia modalità intimidatorie o una significativa portata offensiva.
  • In sede di cassazione, motivi manifestamente infondati possono portare alla dichiarazione di inammissibilità e al condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende, quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
  • In situazioni analoghe è utile documentare e dimostrare concretamente la lievità dell'evento con riferimento a tutte le circostanze materiali (assenza di intimidazione, esiguità del danno, modalità poco offensive) e distinguere chiaramente il ruolo personale rispetto alla condotta collettiva per contrastare l'applicazione di aggravanti oggettive.

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