Cassazione Penale, Sentenza n. 20025/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano che confermava la condanna per concorso nel tentativo di rapina aggravata (per aver agito in più persone riunite). Motivi dedotti: (1) presunta incompatibilità logico-giuridica tra lo stato di tentativo, la qualificazione del concorso come 'concorso anomalo' per alcuni correi e l'applicazione dell'aggravante della 'più persone riunite' per l'agente; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Cassazione ha ritenuto che: (a) l'aggravante della 'più persone riunite' è una modalità oggettiva della condotta che si estende a tutti i concorrenti, anche se non fisicamente presenti, e risulta compatibile con il concorso anomalo riconosciuto ad altri partecipi; (b) l'attenuante della lieve entità (art. 311 c.p.), valorizzata dalla Corte costituzionale n. 86/2024, richiede una valutazione complessiva del fatto e non può essere riconosciuta quando la condotta presenti modalità intimidatorie e una significativa portata offensiva. Conseguenze pratiche: confermata la condanna (pena originaria: 1 anno e 8 mesi di reclusione oltre multa), il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
richiamata come norma procedurale ai fini del ricorso per cassazione
indica la base procedurale per la deduzione dei motivi di ricorso in cassazione; citata per qualificare la forma di impugnazione adottata
attenuante della lieve entità del fatto
la Corte interpreta l'attenuante come richiedente una valutazione complessiva del fatto, esclusa quando manchi la lievità in relazione all'evento, alla natura, ai mezzi, alle modalità o all'entità del danno/pericolo
disciplinante le spese in caso di inammissibilità
consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità
Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 2024
richiamata dall'imputato e valutata dalla Corte
la sentenza costituzionale ha riconosciuto la possibilità di applicare l'attenuante della lieve entità anche per reati come la rapina, ma ne richiede l'accertamento concreto sul fatto nel suo complesso; la Cassazione richiede che la lievità sussista rispetto alle modalità e alle conseguenze del fatto
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
richiamata in tema di determinazione dell'ammenda alla Cassa delle ammende
utilizzata per giustificare il criterio di quantificazione della somma da versare alla Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 46221 del 08/11/2023 e Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024)
sentenze richiamate nel testo
confermano l'orientamento che l'aggravante 'più persone riunite' ha natura oggettiva e si propaga a tutti i concorrenti e che l'accertamento della lieve entità richiede valutazione globale del fatto; tali precedenti sono stati applicati nel caso concreto
Massime di principio
- L'aggravante della 'più persone riunite' va intesa come modalità oggettiva di commissione del reato e può essere attribuita a tutti i concorrenti dell'azione criminosa, anche se non fisicamente presenti nel luogo dell'intimidazione.
- La qualificazione del concorso come 'anomala' per alcuni partecipi non esclude automaticamente l'applicazione di aggravanti oggettive riferibili alla condotta collettiva.
- L'attenuante della lieve entità (art. 311 c.p.) richiede una valutazione complessiva del fatto (natura del fatto, mezzi, modalità, entità del danno o del pericolo); non può essere riconosciuta quando la condotta abbia modalità intimidatorie o una significativa portata offensiva.
- In sede di cassazione, motivi manifestamente infondati possono portare alla dichiarazione di inammissibilità e al condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende, quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- In situazioni analoghe è utile documentare e dimostrare concretamente la lievità dell'evento con riferimento a tutte le circostanze materiali (assenza di intimidazione, esiguità del danno, modalità poco offensive) e distinguere chiaramente il ruolo personale rispetto alla condotta collettiva per contrastare l'applicazione di aggravanti oggettive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19858/2025 del 28/05/2025
- Sentenza penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19859/2025 del 28/05/2025
- Sentenza penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19860/2025 del 28/05/2025
- Sentenza penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19861/2025 del 28/05/2025
- Sentenza penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19862/2025 del 28/05/2025
- Sentenza penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19863/2025 del 28/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →