Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1272/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione formulato dal difensore dell'imputato basato su tre motivi principali: 1) violazione di legge per la mancata riqualificazione della condotta da estorsione a esercizio arbitrario delle ragioni, con la tesi che le somme richieste erano dovute dal marito della persona offesa; 2) violazione di legge per la (presunta) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 c.p., per la mancata certezza circa l'uso/possesso dell'arma; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa (Martinazzo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché esso riproponeva questioni di fatto e di diritto già esaminate dalla Corte territoriale, cioè riedizione dei motivi di appello. La Corte ha ritenuto legittima e non censurabile la valutazione di attendibilità della persona offesa operata in sede di merito, evidenziandone coerenza e riscontri (tra cui la testimonianza di chi accompagnava la vittima e vide la minaccia e l'esibizione della pistola). Ha inoltre confermato la correttezza della qualificazione giuridica: la vittima non era debitore e non risultava dal capo di imputazione un rapporto obbligatorio che giustificasse ricondurre la condotta all'art. 393 c.p. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Riferimento alla modalità procedurale di svolgimento dell'udienza o del procedimento straordinario richiamato in apertura; indica la forma di procedimento adottata nella trattazione del ricorso.

  • art. 628, comma 3 c.p.

    Aggravante prevista per l'estorsione quando è commessa con l'uso di armi o con minaccia di tali mezzi; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria effettuata in merito all'uso/esibizione dell'arma fosse fondata e non manifestamente illogica.

  • art. 393 c.p.

    Norma che disciplina l'esercizio legittimo di un diritto civile; la Corte ha escluso la riconduzione della condotta in tale fattispecie perché mancava la prova che la persona offesa fosse effettivamente debitore o che sussistesse un rapporto obbligatorio specificato in atti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'effetto dell'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di €3.000,00.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 (Filippi)

    Richiamata per il principio della "doppia conforme": le valutazioni di fatto e di attendibilità rese dal giudice di merito e confermate in appello non sono sindacabili in cassazione salvo travisamento della prova o manifesta illogicità.

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che si limiti a riproporre in fatto e in diritto le stesse censure già esaminate in appello: non può essere usata la sede di legittimità per una nuova valutazione del merito.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è prerogativa del giudice di merito; tale valutazione vincola la Corte di Cassazione se supportata da motivazione logica e non affetta da travisamento della prova o manifesta illogicità (principio della doppia conforme).
  • Per ottenere la riqualificazione della condotta in una fattispecie diversa (es. esercizio di un diritto civile) è necessario dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico e della posizione soggettiva (es. il diritto del creditore): l'assenza di prova di un'obbligazione esclude in radice la ricostruzione alternativa.
  • L'aggravante per uso di arma richiede elementi probatori che dimostrino l'uso o l'esibizione dell'arma; se il giudice di merito ritiene sussistenti tali elementi e la motivazione è coerente, la Cassazione non reinterverrà.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione alla Cassa delle Ammende) salvo giustificati motivi di esonero.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.