Cassazione Penale, Sentenza n. 1272/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione formulato dal difensore dell'imputato basato su tre motivi principali: 1) violazione di legge per la mancata riqualificazione della condotta da estorsione a esercizio arbitrario delle ragioni, con la tesi che le somme richieste erano dovute dal marito della persona offesa; 2) violazione di legge per la (presunta) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 c.p., per la mancata certezza circa l'uso/possesso dell'arma; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa (Martinazzo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché esso riproponeva questioni di fatto e di diritto già esaminate dalla Corte territoriale, cioè riedizione dei motivi di appello. La Corte ha ritenuto legittima e non censurabile la valutazione di attendibilità della persona offesa operata in sede di merito, evidenziandone coerenza e riscontri (tra cui la testimonianza di chi accompagnava la vittima e vide la minaccia e l'esibizione della pistola). Ha inoltre confermato la correttezza della qualificazione giuridica: la vittima non era debitore e non risultava dal capo di imputazione un rapporto obbligatorio che giustificasse ricondurre la condotta all'art. 393 c.p. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Riferimento alla modalità procedurale di svolgimento dell'udienza o del procedimento straordinario richiamato in apertura; indica la forma di procedimento adottata nella trattazione del ricorso.
Aggravante prevista per l'estorsione quando è commessa con l'uso di armi o con minaccia di tali mezzi; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria effettuata in merito all'uso/esibizione dell'arma fosse fondata e non manifestamente illogica.
Norma che disciplina l'esercizio legittimo di un diritto civile; la Corte ha escluso la riconduzione della condotta in tale fattispecie perché mancava la prova che la persona offesa fosse effettivamente debitore o che sussistesse un rapporto obbligatorio specificato in atti.
Norma che disciplina l'effetto dell'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di €3.000,00.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 (Filippi)
Richiamata per il principio della "doppia conforme": le valutazioni di fatto e di attendibilità rese dal giudice di merito e confermate in appello non sono sindacabili in cassazione salvo travisamento della prova o manifesta illogicità.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che si limiti a riproporre in fatto e in diritto le stesse censure già esaminate in appello: non può essere usata la sede di legittimità per una nuova valutazione del merito.
- La valutazione della credibilità della persona offesa è prerogativa del giudice di merito; tale valutazione vincola la Corte di Cassazione se supportata da motivazione logica e non affetta da travisamento della prova o manifesta illogicità (principio della doppia conforme).
- Per ottenere la riqualificazione della condotta in una fattispecie diversa (es. esercizio di un diritto civile) è necessario dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico e della posizione soggettiva (es. il diritto del creditore): l'assenza di prova di un'obbligazione esclude in radice la ricostruzione alternativa.
- L'aggravante per uso di arma richiede elementi probatori che dimostrino l'uso o l'esibizione dell'arma; se il giudice di merito ritiene sussistenti tali elementi e la motivazione è coerente, la Cassazione non reinterverrà.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione alla Cassa delle Ammende) salvo giustificati motivi di esonero.
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