Cassazione Civile, Ordinanza n. 10829/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva aderito a un condono fiscale ex art. 9-bis della l. n. 289 del 2002, ma aveva versato l'ultima rata oltre i termini di legge. L'Agenzia delle entrate aveva quindi notificato un diniego di definizione e, successivamente, aveva reso esecutivo il ruolo per sanzioni IVA relative all'anno d'imposta 2002, notificando la cartella tramite agente della riscossione. La società aveva impugnato ruolo e cartella, vedendosi respingere il ricorso in primo grado e in appello. In cassazione aveva dedotto sette motivi, relativi a vizi del contraddittorio nei gradi di merito, vizi del ruolo e vizi della notificazione del ruolo/cartella. La Corte ha però rilevato che la società risultava cancellata dal registro delle imprese già prima della proposizione del ricorso per cassazione, sicché la procura speciale rilasciata dal preteso legale rappresentante era inesistente e il ricorso era quindi inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché sottoscritto da difensore munito di procura speciale rilasciata da una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese. Ha applicato il principio secondo cui, dopo la riforma societaria, la cancellazione estingue anche le società di persone; di conseguenza, non può validamente essere conferita una nuova procura speciale in nome della società estinta. Non ha posto le spese in proprio a carico del difensore, non emergendo la sua consapevolezza dell'estinzione della società; ha invece condannato la persona fisica che aveva speso la qualità di legale rappresentante a rifondere le spese alle controparti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
condono ex art. 9 - bis l. n. 289 del 2002
richiamato come base della definizione agevolata cui la società aveva aderito, ma il perfezionamento è stato escluso per il ritardato pagamento
la riforma del diritto societario è richiamata per affermare che la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza/inammissibilità
Massime di principio
- Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, la società di persone si estingue e non può più validamente conferire una procura speciale per proporre ricorso per cassazione.
- La procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione è inesistente se proviene da un soggetto già estinto, poiché manca un valido rapporto di mandato tra cliente e difensore.
- Il ricorso per cassazione proposto in nome di una società estinta è inammissibile, con conseguente irrilevanza dell'esame dei motivi di merito o processuali dedotti.
- In assenza di elementi che indichino la consapevolezza del difensore circa l'estinzione della società, non può essere disposta automaticamente la condanna del difensore in proprio alle spese; resta però possibile la condanna della persona fisica che abbia speso indebitamente la qualità di legale rappresentante.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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