Cassazione Penale, Sentenza n. 5424/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art.314 c.p.p., dopo che la Corte d'appello aveva escluso tale diritto. La detenzione cautelare era stata disposta per contestazioni relative a reati di droga: per la detenzione in concorso (art.73 DPR 309/90) era intervenuta l'estinzione per prescrizione; per la partecipazione a associazione di tipo mafioso/associativa (art.74 DPR 309/90) vi era stata assoluzione per non avere commesso il fatto. Il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse errato nell'escludere la riparazione, sostenendo che mancavano gravi indizi e che non poteva essere penalizzante il comportamento processuale (silenzio/negazione). Inoltre deduceva l'ingiustizia formale della detenzione per mancanza di gravi indizi e violazioni delle condizioni previste dagli artt.273 e 280 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) il sindacato del giudice di legittimità è limitato alla legittimità e congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata e non può riesaminare il merito; (ii) la prescrizione del reato (art.73 comma 4 DPR 309/90) non costituisce di per sé titolo per la riparazione, salvo i casi previsti dall'art.314 comma 2 (es. detenzione superiore alla pena astrattamente irrogabile o ingiustizia formale accertata); (iii) se la misura cautelare era legittimata anche da una delle imputazioni, il proscioglimento per prescrizione di altra imputazione non dà diritto all'indennizzo; (iv) quanto all'assoluzione per il reato associativo, il giudice della riparazione può valutare diversamente elementi ritenuti penalmente irrilevanti, e condotte processuali o indizi oggettivi (es. intercettazioni) non esclusi dall'assoluzione possono escludere l'indennizzo se connotati da inescusabile leggerezza o macroscopica imprudenza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha ricordato che la prescrizione non legittima automaticamente l'indennizzo salvo i casi specifici (es. ingiustizia formale o durata eccedente la pena applicabile)
art.73 comma 4 Dpr 309/90
Norma sostanziale sulla detenzione di stupefacenti: la pronuncia di prescrizione per tale fattispecie è considerata formula non idonea di per sé a legittimare la riparazione, soprattutto se la misura cautelare risultava comunque giustificata da quel titolo
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di droga: l'assoluzione per non avere commesso il fatto non impedisce al giudice della riparazione di valutare oggettivamente condotte e indizi residui ai fini dell'indennizzo
art.646 secondo capoverso cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione ai motivi previsti dall'art.606 c.p.p.; la Corte ricorda che il giudizio di legittimità non può riesaminare il merito della decisione di merito
art.315 terzo comma cod. proc. pen. (richiamo dell'art.646)
Richiama la limitazione del sindacato di legittimità anche nei procedimenti per riparazione
Definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ne segnala le limitazioni rispetto alla revisione del merito
art.273 e art.280 cod. proc. pen.
art.273 e 280 cod.proc.pen.
Norme procedurali sulle misure cautelari e sulle relative condizioni: il ricorrente aveva invocato violazioni di tali norme per contestare la legittimità della custodia, ma la Corte ha ritenuto che non risultassero violate in modo da integrare ingiustizia formale
Decisione della Corte Costituzionale (richiamo)
La sentenza ricorda che la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di una normativa che aveva aumentato il trattamento sanzionatorio, con riviviscenza della disciplina più mite; ciò non è però sufficiente a fondare il diritto all'indennizzo se permangono i presupposti che giustificavano la misura cautelare
Massime di principio
- La Cassazione sindaca soltanto la legittimità e la motivazione dell'ordinanza impugnata; non può riesaminare il merito sostanziale della decisione di merito.
- La prescrizione del reato non costituisce di per sé titolo per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione; è adatta all'indennizzo solo l'assoluzione con formula che accerta l'ingiustizia sostanziale o quando sussistono i casi previsti dall'art.314, comma 2 (es. durata della detenzione superiore alla pena astrattamente irrogabile).
- Se la misura cautelare è stata legittimamente adottata in relazione ad almeno una delle imputazioni, il proscioglimento o la prescrizione di altre imputazioni non fa automaticamente sorgere il diritto all'indennizzo.
- L'assoluzione penale non impedisce al giudice della riparazione di valutare oggettivamente condotte e indizi che, pur ritenuti non decisivi ai fini penali, possano comunque escludere l'indennizzo quando emergano profili di inescusabile leggerezza o macroscopica imprudenza.
- Comportamenti processuali dell'indagato (es. negazione contrastante con elementi indiziari) e elementi indiziari non esclusi dall'assoluzione possono essere considerati ostativi al riconoscimento dell'indennizzo.
- Per ottenere l'indennizzo per ingiusta detenzione è utile dimostrare o l'ingiustizia formale della custodia (es. vizi procedurali gravi che ne invalidino la legittimità) oppure che la durata della detenzione eccede la pena applicabile; in assenza di tali condizioni la richiesta ha scarse possibilità di successo.
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