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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22846/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana) rinvenuti il 26/04/2022 a Pomigliano d'Arco. Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla colpevolezza, sostenendo che la droga era per uso personale o per cessione gratuita ad amici e che mancavano acquirenti e dosi già confezionate; 2) errata applicazione della normativa sul fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 T.U. Stup.), lamentando che la Corte di merito ha considerato solo il dato quantitativo senza valutare la capacità di azione e le relazioni con il mercato; 3) mancata valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e mancata considerazione dell'ammissione di responsabilità e dell'incensuratezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito, che hanno valorizzato l'ingente quantità di stupefacente, l'idoneità a confezionare numerose dosi, la presenza di strumenti idonei al confezionamento/smistamento e la circostanza che parte della droga era già pronta e conservata in uno zainetto che l'imputato ha cercato di disfarsi gettandolo dal balcone. La Corte ha rilevato l'assenza di prova della natura esclusivamente personale del possesso o della cessione gratuita agli amici e l'insufficienza delle giustificazioni sulla provenienza del denaro. Ha inoltre dichiarato inapplicabile l'art. 131-bis c.p. poiché il reato è punito con pena minima di sei anni; perciò non era obbligatorio motivare esplicitamente il diniego. Sul piano sanzionatorio, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello circa l'atteggiamento non collaborativo e ha osservato che la pena è stata comunque determinata nella misura minima edittale. Esito processuale: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2 c.p.

    Richiamato in relazione al concorso formale di reati; utilizzato come riferimento statutario nella imputazione complessiva del fatto.

  • art. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Norma che disciplina la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che la quantità e gli elementi probatori siano idonei a configurare la finalità di cessione a terzi.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatto di lieve entità)

    La Corte ha applicato i criteri interpretativi richiamati dalle Sezioni Unite (Murolo) e ha ritenuto che, anche valutando in modo complessivo gli indici, gli elementi oggettivi (quantità, strumenti, modalità di occultamento e tentativo di disfarsi della sostanza) escludono la lieve entità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata ritenuta inapplicabile perché la fattispecie è punita con pena minima di sei anni; conseguentemente il giudice non era obbligato a motivare un diniego non applicabile.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto congrua la scelta di applicare la pena al minimo edittale e ha motivato il diniego di ulteriore favore in ragione dell'atteggiamento non collaborativo.

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato come riferimento sulla non automatica configurabilità del sequestro del denaro posseduto dal detentore; la Corte ha osservato che il sequestro del denaro è giustificato solo nei casi previsti dalla norma.

  • Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Giurisprudenza di riferimento per la valutazione complessiva degli indici ai fini della qualificazione del fatto come di lieve entità; la Corte di Cassazione ha richiamato e applicato i principi in essa contenuti.

  • Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022 (Donato)

    Citata in relazione alla disciplina del sequestro del denaro e al suo collegamento con la fattispecie di reato.

Massime di principio

  • La valutazione tra detenzione per uso personale e detenzione a fini di spaccio deve essere complessiva: non conta solo la quantità, ma anche strumenti, modalità di conservazione, confezionamento, tentativi di occultamento/disfarsi e comportamento al momento dell'intervento.
  • La sola circostanza di essere assuntore o di affermare che la cessione era gratuita non è sufficiente a escludere la finalità di spaccio se vi sono elementi oggettivi contrari.
  • L'art. 73, comma 5 (fatto di lieve entità) richiede una valutazione unitaria e comparativa degli indici; indicatori contrastanti possono compensarsi ma non è sufficiente la presenza di un solo indice favorevole per escludere la gravità della condotta.
  • L'art. 131-bis c.p. non è applicabile ai reati per i quali la legge prevede una pena minima superiore ai limiti previsti dalla causa di non punibilità; in tali casi il giudice non è obbligato a motivare un diniego esplicito.
  • La provenienza del denaro trovato in sede di perquisizione richiede adeguata giustificazione probatoria; la mera affermazione non sostituisce la dimostrazione della lecita provenienza.
  • In sede di determinazione della pena, l'atteggiamento collaborativo o meno dell'imputato è un elemento valutabile; l'irrogazione della pena al minimo edittale non impone motivazioni particolarmente dettagliate se la scelta è comunque favorevole rispetto alla media edittale.

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