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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09645/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona sottoposta a giudizio proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato una responsabilità in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che la difesa contestava la qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, sosteneva la compatibilità della condotta con l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. stupefacenti. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nel merito, e che miravano a sollecitare una rivalutazione degli elementi di fatto relativi alla destinazione illecita della sostanza detenuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero non consentite in sede di legittimità perché meramente ripetitive di questioni già scrutinare e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua, logica e aderente alle risultanze istruttorie, specie quanto alla destinazione illecita della sostanza e alla qualificazione giuridica del fatto, ritenuta non compatibile con l'ipotesi di lieve entità. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La Corte richiama implicitamente la disciplina della lieve entità, escludendone la compatibilità con i fatti accertati e con la destinazione illecita della sostanza detenuta.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione coerente, puntuale e priva di manifeste illogicità sulla destinazione illecita della sostanza e sulla qualificazione giuridica del fatto.
  • La configurabilità della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti deve essere esclusa quando gli elementi fattuali accertati risultino incompatibili con tale qualificazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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