Cassazione Civile, Ordinanza n. 18542/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita immobiliare: il promissario acquirente ha agito davanti al Tribunale per ottenere l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare; la promittente venditrice ha resistito e ha proposto domande riconvenzionali. In primo grado la domanda dell’attore è stata accolta. In appello, però, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della convenuta per asserita carenza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. La soccombente ha allora proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 352 c.p.c. per la mancata fissazione dell’udienza di discussione da lei richiesta, sostenendo che tale udienza avrebbe potuto consentire di chiarire e integrare le difese; con il secondo, in via subordinata, ha dedotto la violazione dell’art. 342, commi 1 e 2, c.p.c., sostenendo che l’atto di appello fosse invece conforme al requisito di specificità e che la dichiarazione di inammissibilità fosse erronea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse dichiarato inammissibile l’appello senza compiere un esame adeguato dell’atto di impugnazione, il quale, pur non essendo di cristallina chiarezza, rispettava il parametro di specificità richiesto dall’art. 342 c.p.c. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
esecuzione in forma specifica
richiamato come base dell’azione proposta dal promissario acquirente per ottenere il trasferimento del bene promesso in vendita
la Corte ribadisce che l’appello non può essere dichiarato inammissibile se, pur non impeccabilmente redatto, consente comunque di individuare i punti censurati e gli errori dedotti
la mancata fissazione dell’udienza di discussione è stata dedotta come vizio; il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo motivo
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, il requisito della specificità dei motivi va valutato in modo sostanziale e non formalistico: l’impugnazione non può essere dichiarata inammissibile quando, pur con esposizione non cristallina, consenta di individuare le rationes decidendi censurate e le doglianze mosse alla sentenza.
- Il giudice di appello, dinanzi a un atto di gravame non perfettamente ordinato ma comprensibile, deve compiere uno sforzo interpretativo esigibile per pervenire a una decisione di merito, evitando una declaratoria di inammissibilità meramente assertiva.
- Quando viene accolto il motivo che investe la declaratoria di inammissibilità dell’appello, resta assorbita la censura relativa a vizi del procedimento di trattazione dell’impugnazione.
- In tema di controllo di legittimità sulla sentenza di appello, la Cassazione può cassare la decisione quando emerga che l’inammissibilità dell’appello sia stata affermata in violazione del criterio legale di specificità dei motivi.
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