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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13443/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene manifestamente infondate le doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., perché la Corte d'appello aveva fornito una motivazione adeguata e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, all'inammissibilità seguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 27/03/2025. Dal testo emerge che il tema del ricorso era esclusivamente la ritenuta inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Le censure investivano il percorso motivazionale della Corte territoriale, contestandone la valutazione di merito. La Cassazione rileva però che la motivazione della Corte d'appello era sorretta da argomenti giuridicamente corretti, puntuali e coerenti, senza manifeste incongruenze logiche, e che aveva già superato i vizi in precedenza riscontrati dalla stessa Corte di cassazione che aveva annullato sul punto la prima sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la valutazione del giudice di merito è sorretta da motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente e priva di manifeste illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione contro la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si risolve in una critica di merito alla motivazione del giudice di appello, se questa è logica, coerente e giuridicamente corretta.
  • Il giudizio sulla sussistenza o meno della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. resta sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'errore di diritto; non è consentita una nuova valutazione delle emergenze probatorie.
  • Quando la Corte di merito ha già colmato i vizi motivazionali evidenziati in un precedente annullamento, una nuova censura che riproponga gli stessi profili è destinata a essere dichiarata inammissibile se non evidenzia specifici errori di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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