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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29191/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il diniego della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari da scontarsi presso una comunità di recupero per alcolisti. Il ricorrente ha sostenuto che vi fossero nuovi fatti idonei a cambiare il quadro cautelare (il reperimento di una struttura di cura adeguata e colloqui preliminari con una comunità) e ha invocato l'adeguatezza del regime cautelare comunitario nonostante la contestazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e nonostante eventuali preclusioni di cui all'art. 89 d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile un rinnovato riesame delle condizioni legittimanti la custodia cautelare in sede di appello cautelare, dovendosi limitare al controllo sulla correttezza giuridica e motivazionale rispetto a fatti nuovi. Non essendo emersi fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio, il Tribunale ha confermato la persistenza della pericolosità sociale del ricorrente sulla base di elementi oggettivi: l'ingente quantità di cocaina (circa 80 kg), la condanna a dieci anni con rito abbreviato e il precedente rigetto di analoga istanza. Ha inoltre rilevato la genericità dell'istanza (colloqui preliminari con la comunità) e l'assenza di un concreto nesso tra la dipendenza e la commissione del reato; ha poi osservato che il sistema penitenziario offre programmi terapeutici interni (artt. 95 e 96 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e disposto l'inoltro agli uffici per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina l'impugnazione delle ordinanze in materia di misure cautelari; in sede d'appello è limitato il controllo alla correttezza giuridica e motivazionale e all'esistenza di nuovi fatti che incidano sul quadro cautelare.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    Rilevata come circostanza aggravante (ingente quantità) che incide sulla valutazione della pericolosità e sulla possibilità di sostituire la misura cautelare con misure più favorevoli.

  • art. 89 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato nel testo; il Collegio ha osservato che l'eventuale inapplicabilità del regime di cui all'art. 89 non era stata oggetto di deduzione al Tribunale e dunque non poteva essere decisiva in sede d'appello cautelare.

  • artt. 95 e 96 d.P.R. n. 309/1990

    Citate per affermare che il sistema penitenziario dispone di programmi terapeutici e socio-riabilitativi destinati ai detenuti, il che rende non sufficiente la sola volontà di seguire un percorso terapeutico esterno per giustificare la sostituzione della custodia.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione della Corte (comunicazioni alla cancelleria).

  • Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 6, n. 45826/2021 - citata)

    Principio secondo cui l'appello contro un'ordinanza che decide una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare non consente il riesame integrale delle esigenze cautelari ma solo il controllo sulla presenza di nuovi fatti che modifichino il quadro probatorio.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare il controllo è limitato: il giudice non può riesaminare ex novo la sussistenza delle esigenze cautelari, ma valuta se vi siano fatti nuovi e rilevanti idonei a modificare il quadro probatorio.
  • La mera disponibilità o i colloqui preliminari con una comunità terapeutica, senza elementi concreti e documentati, non costituiscono di per sé un fatto nuovo idoneo a giustificare la sostituzione della custodia in carcere.
  • L'ingente quantità di stupefacente e una condanna già pronunciata pesano fortemente nella valutazione della pericolosità sociale e rendono meno probabile l'accoglimento di istanze cautelari sostitutive.
  • La semplice volontà di intraprendere un percorso di cura non esonera dal dimostrare un collegamento concreto tra dipendenza e commissione del reato; in assenza di tale nesso la misura cautelare carceraria può ritenersi ancora necessaria.
  • La presenza di programmi terapeutici all'interno del sistema carcerario (artt. 95-96 d.P.R. 309/1990) può essere utilizzata dal giudice per argomentare la non imprescindibilità di misure alternative al carcere.
  • Se si intende far valere l'inapplicabilità o la deroga di norme specifiche (es. art. 89 d.P.R. 309/1990) è necessario allegare e provare compiutamente tali circostanze in sede di primo giudizio o nel ricorso, non potendosi limitare a eccezioni generiche.

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