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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07972/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di contraffazione relativo alla frazione nazionale di un brevetto europeo avente a oggetto un utensile portatile per la raccolta di piccoli frutti. La società titolare del brevetto aveva inizialmente agito contro la commercializzazione di un prodotto concorrente, sostenendo che esso interferisse con l'ambito di protezione della privativa. Nel corso del giudizio di primo grado la titolare del brevetto aveva ottenuto una limitazione della privativa in sede amministrativa ex art. 79 c.p.i. e aveva quindi adeguato la propria domanda alla portata del brevetto così limitato. Il tribunale aveva ritenuto che ciò determinasse la cessazione della materia del contendere e che la domanda di contraffazione, così come riformulata, fosse nuova e tardiva. La corte d'appello, invece, aveva ritenuto che la limitazione amministrativa producesse effetti retroattivi ex tunc e non introducesse un nuovo titolo o una nuova domanda, accertando la contraffazione del prodotto solo nella sua prima versione, liquidando gli utili da retroversione e ordinando la cessazione della produzione e commercializzazione. Con il ricorso per cassazione la società soccombente ha dedotto: errata qualificazione della limitazione come amministrativa ex art. 79 c.p.i.; motivazione incomprensibile sulla legittimità della limitazione giudiziale e amministrativa; violazione delle norme processuali per aver attribuito alla limitazione amministrativa gli effetti della limitazione giudiziale e per aver consentito nuove istanze istruttorie e di merito oltre le decadenze; erronea affermazione della possibilità di limitazione giudiziale anche in caso di eccezione di nullità; omessa motivazione e violazione dell'art. 126 c.p.i. sulla pubblicazione della sentenza e sulle sue modalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi e quarti motivi perché diretti a contestare l'accertamento di fatto e l'interpretazione della domanda riservati al giudice di merito, oltre che perché non colpivano la ratio decidendi. Ha rigettato il terzo motivo osservando che la limitazione amministrativa del brevetto europeo produce effetti retroattivi dal deposito della domanda e che l'adeguamento della domanda alla limitazione non integra una nuova domanda di contraffazione, trattandosi di una riduzione dell'ampiezza del diritto fatto valere; ha inoltre rilevato che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo officioso e che l'intervento sulla domanda era assimilabile a una rinuncia parziale proponibile anche oltre il termine di precisazione/modifica delle domande. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi sulla pubblicazione della sentenza, perché la misura è discrezionale e non sindacabile in cassazione, mentre le modalità esecutive spettano al giudice dell'esecuzione. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 79 cod. prop. ind.

    primo comma; terzo comma; ultimo comma

    La limitazione del brevetto, anche se effettuata in sede amministrativa, comporta una riduzione dell'ambito di tutela del titolo e non la proposizione di una nuova domanda; la parte può adeguare la pretesa alla privativa limitata senza introdurre un diverso titolo azionato.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può risolversi nella contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito o dell'interpretazione concreta della domanda.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'introduzione tardiva di nuove domande, ma la Corte esclude che vi sia stata una nuova domanda.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto delle decadenze processuali; non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulle decadenze e sulle difese del convenuto; la Corte ritiene non vi sia stata violazione.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per contestare la tardività di domande e istanze istruttorie; la Corte ritiene che l'adeguamento alla limitazione sia ammissibile anche oltre il termine di modifica delle domande.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della doglianza processuale, ma non incide sulla soluzione adottata.

  • art. 68, secondo comma, Convenzione sul Brevetto Europeo

    La limitazione del brevetto europeo ha effetto retroattivo al deposito della domanda di brevetto.

  • art. 79, primo comma, cod. prop. ind.

    Consente la limitazione amministrativa della privativa; la Corte ne valorizza la natura abdicativa parziale.

  • art. 126 cod. prop. ind.

    La pubblicazione della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale è misura autonoma e discrezionale, non sindacabile in cassazione nella sua adozione o omissione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, presupposti processuali sussistenti.

Massime di principio

  • La limitazione amministrativa di un brevetto europeo produce effetti retroattivi sin dal deposito della domanda di brevetto e ridefinisce l'ampiezza della privativa come se fosse stata ab origine limitata.
  • L'adeguamento della domanda di contraffazione al brevetto limitato non integra una nuova domanda quando il titolo fatto valere resta il medesimo e si riduce soltanto l'estensione del diritto azionato.
  • Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, compresa l'interpretazione concreta della domanda processuale.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio officioso e può essere disposta dal giudice indipendentemente dall'istanza di parte.
  • La pubblicazione della sentenza in materia di proprietà industriale è una misura autonoma e discrezionale, non correlata automaticamente alla liquidazione del danno e non sindacabile in sede di legittimità quanto alla sua adozione.
  • Le modalità di esecuzione degli obblighi di fare derivanti da una sentenza spetta al giudice dell'esecuzione determinarle in modo conforme al contenuto sostanziale della decisione di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieBrevettiImpugnazioniProve
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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