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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18654/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un dipendente, addetto con mansioni di operatore della manutenzione, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per il mancato lavaggio di alcuni indumenti di lavoro (gilet e giubbotto frangivento ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione), ritenuti dispositivi di protezione individuale. La Corte d’appello aveva confermato l’accoglimento della domanda. La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 74 d.lgs. n. 81/2008, sostenendo che gli indumenti non fossero DPI in senso tecnico ma meri indumenti di custodia, non essendovi un rischio concreto e dimostrato per salute e sicurezza, con conseguente insussistenza dell’obbligo di lavarli a carico del datore; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il lavoratore non avesse provato i fatti costitutivi del diritto, in particolare lo svolgimento di attività in ambiente potenzialmente pericoloso per la salute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la nozione di DPI non si limita a presidi tecnici specificamente progettati, ma comprende anche qualsiasi attrezzatura o indumento che, in concreto, offra una barriera protettiva, sia pure limitata, rispetto a rischi per la salute e sicurezza del lavoratore; in tale prospettiva il datore di lavoro deve garantire l’idoneità degli indumenti anche mediante il lavaggio, misura necessaria per la sicurezza e salute dei lavoratori. Ha inoltre osservato che l’accertamento in concreto della funzione protettiva dell’indumento è questione di merito, non sindacabile in cassazione nei termini richiesti dalla ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l’art. 2697 c.c. è deducibile come violazione di legge solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 74 d.lgs. n. 81/2008

    La Corte lo richiama nel quadro della nozione di dispositivi di protezione individuale, precisando che non va intesa in senso restrittivo come limitata ai soli presidi tecnici appositamente creati e commercializzati per specifici rischi.

  • art. 2087 c.c.

    È indicato come norma di chiusura del sistema di prevenzione, che impone al datore di lavoro l’adozione di misure idonee a tutelare salute e sicurezza dei lavoratori e consente un’interpretazione estensiva della nozione di DPI.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 626/1994

    È richiamato per affermare che il lavaggio degli indumenti protettivi rientra tra le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

  • artt. 15 e ss. d.lgs. n. 81/2008

    Sono richiamati per fondare l’obbligo datoriale di adottare misure di prevenzione e protezione, tra cui il lavaggio degli indumenti protettivi.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia ripartito l’onere della prova in modo erroneo; non è invece ammessa la censura che miri a rivalutare il materiale istruttorio.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte precisa che il secondo motivo è inammissibile perché in realtà mira a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    È indicata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La nozione di dispositivo di protezione individuale va interpretata in senso sostanziale e funzionale: rientra in essa qualunque indumento o attrezzatura che, in concreto, offra una barriera protettiva, anche limitata, rispetto a rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore.
  • L’obbligo datoriale di tutela ex art. 2087 c.c. comprende anche le misure necessarie a mantenere efficienti i DPI, ivi incluso il loro lavaggio quando tale operazione sia indispensabile per conservarne l’idoneità protettiva.
  • L’accertamento della concreta funzione protettiva di un indumento di lavoro costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice abbia erroneamente distribuito l’onere della prova tra le parti; non è invece ammissibile trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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