Cassazione Civile, Ordinanza n. 18656/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente con mansioni di operatore qualificato della manutenzione aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni per il mancato lavaggio di alcuni indumenti di lavoro: gilet e giubbotto ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione. La società datrice di lavoro ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 74 del d.lgs. n. 81 del 2008, sostenendo che, in assenza di un rischio concreto e dimostrato per la salute e la sicurezza, tali indumenti non sarebbero DPI in senso tecnico ma meri indumenti di custodia, con conseguente insussistenza dell’obbligo datoriale di lavaggio; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova, da parte del lavoratore, dei fatti costitutivi del diritto, e in particolare dell’esercizio di attività in ambiente potenzialmente pericoloso per la salute.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nozione di DPI non è limitata alle attrezzature appositamente create e certificate, ma comprende qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che in concreto costituisca una barriera protettiva, anche limitata, rispetto a rischi per la salute e sicurezza del lavoratore; in tale prospettiva rientra anche l’obbligo datoriale di provvedere al lavaggio degli indumenti, quale misura necessaria per mantenerli efficienti ai fini prevenzionistici, in collegamento con l’art. 2087 c.c. e con la normativa prevenzionistica. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la doglianza, formalmente ricondotta all’art. 2697 c.c., in realtà mirava a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, censura non consentita in cassazione sotto il profilo dell’erronea ripartizione dell’onere probatorio. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 74 d.lgs. n. 81 del 2008
La Corte richiama la disposizione per escludere che la nozione di DPI sia ristretta a dispositivi tecnici certificati; rileva invece l’idoneità concreta dell’indumento a svolgere funzione protettiva.
art. 2087 c.c.
È qualificato come norma di chiusura del sistema prevenzionistico, suscettibile di interpretazione estensiva, che impone al datore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare salute e sicurezza del lavoratore.
artt. 15 e ss. d.lgs. n. 81 del 2008
Sono richiamati come base normativa delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, entro cui rientra il lavaggio degli indumenti protettivi.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 626 del 1994
Richiamato come antecedente normativo delle misure di sicurezza e salute che comprendono anche l’efficienza degli indumenti protettivi.
art. 2697 c.c.
La censura sull’onere della prova è ammessa solo se il giudice lo abbia erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata; non può essere usata per contestare la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per le censure di violazione di legge, ma non consente di trasformare una doglianza sulla valutazione del materiale probatorio in una contestazione sull’onere della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La nozione di dispositivo di protezione individuale non va intesa in senso meramente formale o restrittivo, ma comprende qualunque indumento, attrezzatura o accessorio che, in concreto, svolga una funzione di barriera protettiva, anche parziale, rispetto a rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore.
- L’obbligo datoriale di tutela ex art. 2087 c.c. si estende anche alle misure necessarie a mantenere efficiente il presidio protettivo, sicché il lavaggio degli indumenti protettivi può rientrare tra gli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro.
- L’accertamento in concreto della funzione protettiva dell’indumento e della sua idoneità a prevenire rischi per salute e sicurezza costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del giudizio di legittimità.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito o erroneamente distribuito l’onere della prova; non è invece deducibile per contestare la diversa valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
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