Cassazione Civile, Ordinanza n. 18631/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato intercorsi tra un lavoratore e la RAI. Il lavoratore aveva chiesto: la declaratoria di nullità o inefficacia delle clausole di termine apposte a tutti i contratti; la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dalla prima stipula, con il relativo inquadramento; in subordine, il riconoscimento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato in base ad accordi sindacali sui c.d. bacini di reperimento; nonché le conseguenze economiche connesse, compresa l'indennità ex art. 32 L. 183/2010 o il risarcimento per retribuzioni non percepite. Dopo un primo rigetto in primo grado e in appello, la Cassazione, con ordinanza n. 24482/2019, aveva accolto il primo motivo del precedente ricorso del lavoratore, cassando con rinvio la decisione d'appello. In sede di rinvio, però, la Corte territoriale ha ritenuto che le dimissioni rassegnate dal lavoratore dall'ultimo contratto a termine avessero fatto venir meno l'interesse alla conservazione del rapporto, assorbendo l'esame dei vizi dei precedenti contratti e respingendo anche le domande subordinate sui bacini di reperimento. Nel ricorso per cassazione contro tale sentenza, il lavoratore ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'interpretazione e sull'efficacia del contratto, sostenendo che l'offerta di inserimento nel bacino e il verbale conciliativo successivo alle dimissioni dimostravano che non vi era stata rinuncia al diritto all'assunzione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando il mancato esame dei documenti che avrebbero mostrato che le dimissioni riguardavano solo l'ultimo contratto a termine e non anche il rapporto complessivamente dedotto in giudizio; 3) violazione degli artt. 100, 1419, 2118 c.c., dell'art. 32 L. 183/2010 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che, anche a prescindere dalla conversione del rapporto per l'ultimo contratto, permaneva l'interesse all'accertamento della nullità dei termini dei primi tre contratti e alle conseguenze economiche della precarizzazione; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, contestando la condanna alle spese in favore della RAI. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché introducevano questioni nuove non trattate in sede di merito e, quanto al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non rispettavano gli oneri di specificazione del fatto decisivo e della sua discussione processuale. Ha invece accolto il terzo motivo, ribadendo il principio per cui le dimissioni da uno degli ultimi contratti a termine di una sequenza non eliminano l'interesse all'accertamento dell'invalidità del termine apposto ai contratti precedenti, con diritto alle conseguenze economiche e giuridiche derivanti dalla nullità parziale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese, affinché esamini nel merito la validità dei termini apposti ai primi tre contratti a termine, restando coperti da giudicato interno sia ogni questione sull'ultimo contratto sia le domande subordinate fondate sui bacini di reperimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, ha accolto il terzo motivo e ha assorbito il quarto. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione e del rinvio. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare il merito della validità dei termini apposti ai primi tre contratti a termine intercorsi tra le parti, applicando i principi già affermati nella precedente ordinanza di legittimità e in quella decisione. Restano invece coperte da giudicato interno le questioni relative all'ultimo contratto a termine e alle domande subordinate basate sugli accordi sui bacini di reperimento.
Norme richiamate
nel testo vigente ratione temporis
Richiamato come norma sulla legittimità del termine apposto ai contratti a tempo determinato; la Corte ribadisce che la specificità della causale va valutata in concreto secondo la giurisprudenza consolidata, ma nel ricorso in esame tale profilo resta coperto da giudicato interno rispetto all'ultimo contratto.
Censurato dal ricorrente per l'interpretazione degli atti successivi alle dimissioni; la Corte dichiara inammissibile il motivo per novità della questione e difetto di specificità rispetto alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
Invocato nel precedente giudizio di legittimità sulla specificità della causale del termine; il richiamo serve a ribadire l'esigenza di interpretazione complessiva della clausola contrattuale.
Invocato dal ricorrente per sostenere una lettura conforme a buona fede degli atti successivi alle dimissioni; il motivo è però dichiarato inammissibile.
Richiamato dal ricorrente per negare che le dimissioni avessero effetto abdicativo sul diritto rivendicato; la Corte non esamina nel merito la questione perché nuova e non trattata nel giudizio di rinvio.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa rilevanza dei comportamenti successivi delle parti; non viene accolto per ragioni processuali.
Invocato in relazione agli atti unilaterali del rapporto; la censura è assorbita nella declaratoria di inammissibilità dei primi motivi.
Richiamato per sostenere la permanenza dell'interesse ad agire sull'invalidità dei primi contratti; la Corte accoglie la doglianza sostanziale solo in parte, affermando che le dimissioni dall'ultimo contratto non escludono l'interesse all'accertamento dei termini dei contratti precedenti.
Dedotto come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte chiarisce che il primo motivo di ricorso non lo investe realmente e che la questione non giustifica l'accoglimento dei primi due motivi.
Richiamato per lamentare l'omesso esame delle prove documentali; la censura è dichiarata inammissibile perché introduce un tema nuovo e non rispetta gli oneri di specificazione.
Invocato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene la censura inammissibile.
Richiamato per sostenere la nullità parziale dei termini apposti ai contratti a termine e la permanenza degli effetti sul rapporto; la Corte accoglie il principio solo con riferimento ai contratti precedenti all'ultimo.
Censurato dal ricorrente nel quadro della disciplina della cessazione del rapporto; la Corte non affronta il merito della questione per le ragioni processuali indicate.
Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria/indennitaria conseguente all'illegittimo termine; la Corte non si pronuncia nel merito su tale quantificazione, rinviando al giudice di merito.
Invocato contro la condanna alle spese; il quarto motivo è assorbito per effetto dell'accoglimento del terzo motivo e della cassazione con rinvio.
Richiamato per i motivi di violazione di legge; la Corte distingue le censure di diritto da quelle di fatto e ne valuta l'ammissibilità alla luce della reale portata delle doglianze.
Richiamato per la violazione di norme processuali; la Corte rileva che alcune asserite violazioni non sono effettivamente dedotte nel primo motivo.
Applicato nel senso restrittivo affermato dalle Sezioni Unite: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con specifico onere di indicazione del fatto, del dato probatorio, della sua discussione e della sua decisività.
Richiamato quale onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda il motivo di ricorso.
Richiamato quale ulteriore onere di deposito e specificazione dei documenti su cui il ricorso si fonda.
Richiamato nel precedente giudizio di legittimità e nella disciplina del ricorso, ma non costituisce il fulcro della decisione odierna.
Massime di principio
- Le dimissioni rassegnate dal lavoratore da un contratto a tempo determinato inserito in una sequenza di contratti analoghi non escludono, di per sé, l'interesse ad agire per far accertare la nullità del termine apposto ai contratti precedenti, quando da tale nullità possano derivare conseguenze economiche e giuridiche autonome.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nel giudizio di merito o nel giudizio di rinvio; il motivo è inammissibile se pretende di fondarsi su documenti o fatti che non risultano devoluti al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede che il ricorrente indichi specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta, il momento in cui è stato discusso tra le parti e la sua decisività; in difetto il motivo è inammissibile.
- Quando l'impugnazione riguarda una pluralità di contratti a termine, la cessazione anticipata dell'ultimo contratto non produce automaticamente un giudicato o una carenza di interesse rispetto all'accertamento dell'invalidità dei termini apposti ai contratti precedenti.
- Il giudice di rinvio deve attenersi al giudicato interno formatosi sulle questioni non investite da motivi di ricorso ammissibili e limitare il riesame ai punti effettivamente ancora controversi.
- La condanna alle spese segue la soccombenza del grado e del giudizio di legittimità, ma resta soggetta all'esito complessivo della cassazione e al rinvio quando venga accolto un motivo decisivo.
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