Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18652/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (docenti)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di due docenti di scultura di seconda fascia, in servizio a tempo indeterminato presso un'Accademia delle Belle Arti, di ottenere l'affidamento dell'insegnamento di un corso di cultura caratterizzante per l'anno accademico 2013/2014 "a tutti i fini giuridici". Essi assumevano che vi fossero quattro posti vacanti in organico e che tali posti fossero stati illegittimamente coperti mediante procedure selettive pubbliche o con incarichi a soggetti esterni, anziché mediante affidamento prioritario a docenti di ruolo. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la priorità prevista dalla contrattazione collettiva operasse solo all'interno della singola fascia e non consentisse ai docenti di seconda fascia di rivendicare incarichi vacanti riferiti a docenti di prima fascia. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello; 2) violazione degli artt. 434 e 342 c.p.c. per asserita proposizione di motivi di gravame riferiti a capi inesistenti della sentenza di primo grado; 3) violazione delle norme costituzionali, legislative, regolamentari e contrattuali che disciplinano l'affidamento degli insegnamenti nelle istituzioni AFAM, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente limitato la priorità ai soli posti della medesima fascia senza considerare sistematicamente la disciplina collettiva. Nel controricorso le amministrazioni hanno anche rilevato la mancata notifica del ricorso ai docenti intervenuti in appello, la cui partecipazione processuale era stata dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli infondati perché la decisione di merito implicava già il rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell'appello. Ha però accolto il terzo motivo solo ai fini processuali, rilevando d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario: poiché la domanda tendeva all'affidamento dell'insegnamento "a tutti i fini giuridici", erano controinteressati necessari i docenti ai quali l'incarico era stato già attribuito, titolari di una posizione incompatibile con la pretesa azionata. Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo grado né in appello, l'intero processo risultava viziato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di diverso giudice, che dovrà rinnovare l'esame della causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito comporta un rigetto implicito della questione o dell'eccezione dedotta.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per il vizio di omessa pronuncia o nullità della sentenza.

  • art. 434 c.p.c.

    È richiamato in relazione ai requisiti dell'atto di appello nel rito del lavoro.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato in relazione ai requisiti dell'atto di appello e alla specificità dei motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura formulata come vizio motivazionale è ritenuta comunque infondata nella parte esaminata.

  • art. 344 c.p.c.

    Richiamato per qualificare come inammissibile un intervento volontario meramente adesivo e non autonomo.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    In presenza di violazione del litisconsorzio necessario non sanata nei gradi di merito, la Cassazione annulla le pronunce e rinvia al primo giudice.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    Il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice in caso di difetto di contraddittorio.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La questione processuale del litisconsorzio necessario può essere rilevata senza previa rimessione al contraddittorio quando non introduce nuovi sviluppi fattuali.

  • art. 97, comma 3, Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina di accesso e conferimento degli incarichi.

  • art. 34, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dai ricorrenti nella regolazione degli incarichi e delle supplenze nell'ambito pubblico.

  • art. 20, comma 1, c.c.n.l. 16 febbraio 2005

    Norma contrattuale invocata per la disciplina dei compiti didattici.

  • art. 21, commi 2 e 3, c.c.n.l. 16 febbraio 2005

    «l'attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e produzione artistica avviene prioritariamente nei confronti dei professori di prima e seconda fascia»

    La Corte d'appello aveva interpretato la priorità come operante solo all'interno della medesima fascia; la Cassazione non decide nel merito per il rilievo assorbente del difetto di litisconsorzio.

  • art. 23, comma 1, c.c.n.l. 16 febbraio 2005

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina contrattuale complessiva.

  • d.m. 3 luglio 2009, n. 89

    Richiamato quale fonte regolamentare dei settori artistico-disciplinari.

  • d.m. 30 settembre 2009, n. 123

    Richiamato quale fonte regolamentare dei settori artistico-disciplinari.

  • d.m. 1 dicembre 2010, n. 229

    Richiamato quale fonte regolamentare dei settori disciplinari.

  • art. 6, comma 6, regolamento dell'Accademia

    Richiamato per la possibilità di conferire insegnamenti mediante contratto con esterni.

  • art. 15, comma 3, regolamento dell'Accademia

    Richiamato per la procedura di individuazione dei docenti di insegnamento.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza, decidendo sul merito della controversia, implica logicamente il rigetto dell'eccezione preliminare non espressamente esaminata.
  • Nel giudizio di legittimità la violazione del litisconsorzio necessario, se non rilevata nei precedenti gradi, comporta la cassazione delle decisioni di merito e il rinvio al primo giudice per la rinnovazione del contraddittorio.
  • Quando la domanda mira all'attribuzione di un incarico o di un bene giuridico in modo incompatibile con la posizione di soggetti già destinatari dell'assegnazione, costoro devono essere evocati in giudizio come controinteressati necessari.
  • La rilevazione della violazione del contraddittorio può essere compiuta d'ufficio in cassazione senza previa interlocuzione ex art. 101, comma 2, c.p.c., se la questione è esclusivamente processuale e non altera il quadro fattuale della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.