Cassazione Penale, Sentenza n. 32890/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 cod. strada). Si censura che la Corte territoriale abbia escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato sulla base dell'unica elezione di domicilio effettuata presso il difensore d'ufficio al momento dell'identificazione per l'accertamento alcolemico, senza considerare che tale elezione, anteriore all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen., non può di per sé comportare una presunzione di conoscenza del procedimento e che occorre invece verificare se sia effettivamente instaurato un rapporto professionale tra difensore e indagato
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha richiamato precedenti (Sez. 3 n. 11813/2020 Zagar e Sez. U. n. 23948/2019 Ismail) secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio anteriore all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. non determina automaticamente la presunzione della conoscenza del processo. Il giudice di merito deve verificare, mediante ulteriori indici (contatti, instaurazione del rapporto professionale, comunicazioni), se l'imputato abbia effettivamente avuto conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto. Tuttavia, essendo il reato estinto per prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. In sostanza il ricorso viene accolto sul piano del vizio di diritto, ma il provvedimento finale è l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
Norme richiamate
Norma penale che descrive il reato oggetto della condanna (guida in stato di ebbrezza); contestazione principale da cui deriva il giudicato impugnato
Norma richiamata nell'iter processuale inerente comunicazioni e notifiche; richiamata nel motivo impugnatorio rispetto alle garanzie di partecipazione
Riferimento nell'ambito delle impugnazioni e delle questioni procedurali collegate alla rescissione del giudicato
Richiamato nelle deduzioni sull'inosservanza e sull'erronea applicazione delle norme processuali utilizzate dalla difesa
Norma citata con riferimento alle modalità di impugnazione e alle tutele procedurali; interpretata nel contesto della corretta applicazione delle regole sul giudicato
art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen.
La Corte precisa che, nelle fattispecie anteriori all'introduzione di questo comma, l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non comporta automaticamente la presunzione di conoscenza del procedimento; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale
legge 23 giugno 2017, n. 103 (e richiamo a I. n. 203 del 2017 nel testo)
Riferimento all'intervento legislativo che ha modificato l'art. 162 cod. proc. pen.; la decisione distingue le fattispecie anteriori e posteriori a tale modifica
art. 24 Cost.
Richiamato come garanzia costituzionale della difesa e del diritto di partecipare al processo
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al principio del giusto processo e alla tutela delle garanzie processuali
art. 6 CEDU
Richiamato quale standard europeo in tema di equo processo e partecipazione dell'imputato al procedimento
Richiamato nella parte finale: essendo il reato estinto per prescrizione, non sussistono i presupposti per pronunciare una sentenza di proscioglimento e la Corte ha pertanto annullato senza rinvio
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, se avvenuta anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p., non determina di per sé una presunzione di conoscenza del processo da parte dell'imputato
- Il giudice chiamato a decidere sulla rescissione del giudicato deve verificare, oltre alla mera elezione di domicilio, la presenza di ulteriori indici che dimostrino l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra difensore e indagato (contatti, comunicazioni, atti difensivi), necessari a concludere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto
- In assenza di elementi che attestino il rapporto effettivo tra difensore e imputato, la mancata conoscenza del processo può essere ritenuta incolpevole e legittimare la rescissione del giudicato
- Se, indipendentemente dal vizio procedurale accertato, il reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata
- Dopo le modifiche legislative che hanno introdotto il comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p. occorre valutare con attenzione l'epoca dell'elezione del domicilio: per fatti successivi alla riforma la valutazione della presunzione di conoscenza può seguire regole diverse rispetto alle fattispecie anteriori
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32834/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32835/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32836/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32839/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32840/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32844/2022 del 07/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →