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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24498/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che ne aveva affermato la responsabilità per il concorso in rapina aggravata. L'unico motivo deduceva la correttezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità ex artt. 110 e 628, comma 3, n. 1, c.p., sostenendo un travisamento del fatto da parte dei giudici di merito, dovuto a una diversa ricostruzione storica degli accadimenti e a una diversa valutazione della rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché volto a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto mirava a sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito. Ha inoltre affermato che la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi logici e giuridici e che i giudici di merito avevano correttamente applicato i principi sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato all'imputato.

  • art. 628, comma 3, n. 1, c.p.

    Richiamato quale fattispecie di rapina aggravata oggetto della declaratoria di responsabilità.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La Corte ribadisce che la regola di valutazione prevista da questa norma non si applica alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, che possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità purché siano verificate credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del racconto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto forma di travisamento del fatto, una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze di merito.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre una propria ricostruzione storica dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente coerente.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, non sono soggette alle regole di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.; esse possono essere poste da sole a fondamento della condanna, purché il giudice motivi in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e all'attendibilità intrinseca del narrato, con un vaglio particolarmente rigoroso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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