Cassazione Civile, Ordinanza n. 08941/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Una società, destinataria di ricorsi per la dichiarazione di fallimento promossi da più creditori bancari, aveva nel frattempo chiesto l’ammissione a concordato preventivo con riserva e poi depositato un piano liquidatorio fondato, tra l’altro, sulla cessione della partecipazione di controllo in una società veicolo proprietaria del complesso commerciale e sulla prospettata liquidazione di tale complesso. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta concordataria e, con separata sentenza, il fallimento. La Corte d’appello aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall., ritenendo la sentenza di fallimento motivata e condividendo il giudizio di inammissibilità della proposta, perché la relazione del professionista ex art. 161, comma 3, l.fall. presentava elementi di incertezza, la documentazione era incompleta, i dati di attivo e passivo erano inesatti e il soddisfacimento dei creditori risultava incerto. Il ricorso per cassazione si è fondato su un unico motivo: violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 16 l.fall., con la tesi che la sentenza dichiarativa di fallimento fosse solo apparentemente motivata, priva di riferimenti agli elementi istruttori e alle difese della società, e che la Corte d’appello avesse omesso un vero esame di merito sulla documentazione contabile attestante la fattibilità del piano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione, osservando che la sentenza di appello aveva assorbito e sostituito quella di primo grado e che, nel giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall., la verifica rilevante investe la motivazione del provvedimento di secondo grado. Ha inoltre affermato che la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti integra di regola una mera irregolarità, e che la motivazione è sufficiente quando espone, anche sinteticamente e implicitamente, le ragioni della decisione. Quanto al concordato preventivo, ha ribadito che il tribunale deve compiere una verifica diretta della fattibilità giuridica e della concreta realizzabilità della causa della proposta, compresa la soddisfazione dei creditori in tempi ragionevoli; nel caso di specie, la Corte territoriale aveva illustrato in modo coerente le ragioni dell’irrealizzabilità del piano e dell’incertezza del soddisfacimento dei creditori, senza alcuna anomalia motivazionale. La società ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti di tutti i controricorrenti e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La censura sulla violazione del principio di motivazione è stata respinta perché la motivazione del provvedimento di appello era ritenuta sufficiente e non apparente.
La conformità della sentenza al modello legale non richiede l’esplicita confutazione di tutte le tesi non accolte né la trascrizione integrale delle conclusioni delle parti.
È stato richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse carente di motivazione in violazione della norma.
La relazione del professionista attestatore deve consentire una valutazione attendibile della fattibilità del piano; nel caso concreto la Corte d’appello ha ravvisato elementi di incertezza e incompletezza documentale.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato all’esito dell’udienza prevista dalla norma.
Nel reclamo avverso la sentenza di fallimento il giudizio ha effetto devolutivo pieno; la sentenza di appello assorbe e sostituisce quella di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
Richiamato come base del contributo unificato da raddoppiare in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la motivazione della decisione di appello rileva come provvedimento sostitutivo di quella di primo grado, sicché eventuali vizi della sentenza fallimentare di primo grado non sono di per sé decisivi se la pronuncia di secondo grado è adeguatamente motivata.
- La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti o l’omessa confutazione espressa di tutte le difese non determinano nullità della sentenza, se la motivazione consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito e disattende implicitamente le argomentazioni incompatibili.
- La motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non renda percepibile il percorso argomentativo; non vi ricorre se il provvedimento espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione e il collegamento con gli elementi istruttori valorizzati.
- Nel concordato preventivo il tribunale deve verificare non soltanto la regolarità formale della proposta, ma anche la concreta fattibilità giuridica del piano e la realizzabilità della causa concreta, compresa la prospettiva di soddisfacimento dei creditori in tempi ragionevoli.
- L’attestazione del professionista ex art. 161, comma 3, l.fall. deve essere supportata da documentazione completa e da dati attendibili su attivo e passivo; se emergono incertezze o incongruenze, il piano può essere ritenuto non fattibile e la proposta inammissibile.
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