Cassazione Penale, Sentenza n. 35331/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili hanno chiesto la correzione di presunti errori materiali nell'ordinanza n. 7091/2023 (art. 130 cod. proc. pen.): a) modifica della intestazione per riportare i nomi con i dati anagrafici invece della ripetuta formula "dalla parte civile..."; b) rettifica del dispositivo che condannava "le parti civili ricorrenti" al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, chiedendo la sostituzione con la forma singolare "la parte civile ricorrente". Sostenevano che si trattasse di errori meramente formali/omissivi (anche con riferimento alla possibilità di emendare statuizioni pecuniarie), dovendo il ricorso presentato dal medesimo difensore essere considerato un'unica posizione processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile e l'ha rigettata. Ha ritenuto che non si trattasse di errore materiale ma di una questione sostanziale e di valutazione circa la pluralità delle posizioni processuali: il ricorso presentato dal difensore in rappresentanza di più parti civili dà vita a tanti ricorsi quante sono le procure conferite, e la scelta di presentare un unico atto non trasforma tali posizioni in un unico ricorso. Di conseguenza la correzione richiesta, che mirava a mutare la qualificazione delle parti condannate e la ripartizione della sanzione pecuniaria, avrebbe comportato una modifica essenziale/di merito non emendabile con l'art. 130. Sono quindi confermate le statuizioni originarie di inammissibilità, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Strumento limitato alla correzione di errori materiali od omissioni meramente formali e consequenziali; non è applicabile se l'intervento richiede valutazioni di merito o modifica essenziale del dispositivo. L'errore deve costituire difformità tra la volontà del giudice e la formulazione materiale dell'atto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere di sostenere le spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali.
art. 541 c.p.p., comma 2
Richiamato in tema di possibilità, ove previsto, di pronunciare la compensazione delle spese; la Corte osserva che la risposta alla domanda sulle spese è obbligatoria e disciplinata, limitando la discrezionalità.
art. 452‑quaterdecies cod. pen. (citato a mero titolo esemplificativo)
Esempio giurisprudenziale usato per illustrare che omissioni di statuizioni accessorie obbligatorie possono essere emendate con art. 130 quando si tratta di operazioni meccaniche e consequenziali.
Cass. Sez. 5, Sent. n. 15360/2003
Principio giurisprudenziale ritenuto applicabile: il ricorso proposto da un difensore per più parti civili determina tante posizioni processuali quanti sono i procuranti; i ricorsi sono autonomi e la condanna alle spese va valutata tenendo conto del numero dei ricorrenti.
Cass. SS.UU. n. 15/2000 (richiamata dalla difesa)
Citata dalla difesa per sostenere la emendabilità, tramite art. 130, delle statuizioni pecuniarie accessorie; la Corte però distingue i casi automatici/obbligatori da quelli che implicano valutazioni discrezionali e conferma i limiti dell'art. 130.
Massime di principio
- L'azione di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. è ammessa solo per omissioni o difformità meramente meccaniche e consequenziali alla decisione, non per questioni di valutazione o per modifiche essenziali del dispositivo.
- Quando un difensore presenta un unico atto per più parti che gli hanno conferito procura, ciò dà comunque vita a tante posizioni processuali autonome quanti sono i mandatari; la scelta di un atto unitario non trasforma i molteplici ricorsi in un unico ricorso.
- La determinazione della condanna alle spese (anche in termini di ripartizione o di applicazione di sanzioni pecuniarie) è connessa alla qualificazione delle parti; se tale qualificazione richiede valutazioni di merito non è sanabile con la procedura di correzione dell'errore materiale.
- Se si contesta solo un errore formale nella intestazione (es. mancanza di dati anagrafici) e la correzione è veramente meramente descrittiva e non influisce sul dispositivo o sulle responsabilità, l'art. 130 può essere utilizzato; se invece la correzione incide sulla sostanza della pronuncia, il rimedio è inammissibile.
- In caso di inammissibilità dell'istanza o del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, secondo art. 616 c.p.p., anche al versamento di somme alla Cassa delle ammende salvo diversa valutazione di colpa nella presentazione del ricorso.
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