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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30962/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il curatore fallimentare aveva chiesto la restituzione di somme sequestrate su conti correnti intestati alla Centro Ufficio Srl, sostenendo che il sequestro preventivo disposto nell'ambito dell'indagine sul Bernardi dovesse essere revocato perché quei beni appartenevano al fallimento. Il Gip aveva rigettato la richiesta (5/9/2022) e il Tribunale di Vicenza, in sede di riesame (ordinanza 11/10/2022), aveva confermato il rigetto ritenendo tra l'altro non applicabile il nuovo codice della crisi (dlgs n. 14/2019) al fallimento dichiarato il 10/2/2022 e valutando che la Centro Ufficio fosse un mero schermo la cui disponibilità finanziaria era in realtà riconducibile a Bernardi; il curatore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi (applicabilità del dlgs 14/2019, applicazione degli artt. 31 e 42 legge fallimentare, errata applicazione art. 12-bis dlgs 74/2000).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che l'ordinanza impugnata aveva già escluso l'applicabilità del dlgs n. 14/2019 al caso (fallimento anteriore all'entrata in vigore) e pertanto il motivo era incongruo rispetto al provvedimento. I secondi due motivi sono stati ritenuti generici: il Tribunale aveva fornito una plausibile motivazione circa la natura meramente formale della Centro Ufficio (schermo riconducibile a Bernardi) e il ricorrente non ha efficacemente contestato quella ricostruzione con censure di legge specifiche. Inoltre, la Corte ha richiamato il limite dell'art. 325, comma 1, c.p.p. alla cassazione contro provvedimenti cautelari, che ammette solo vizi di violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • dlgs n. 14 del 2019 (codice della crisi d'impresa)

    "in ogni caso la disciplina del codice della crisi di imprese non sarebbe comunque applicabile al caso di specie"

    La Corte e il Tribunale hanno ritenuto che il dlgs n. 14/2019 non si applica alle procedure concorsuali dichiarate prima della sua entrata in vigore (richiamo dell'art. 390, comma 2), quindi non poteva regolare la questione del fallimento della Centro Ufficio Srl

  • artt. 317 e 318 del dlgs n. 14 del 2019

    Richiamati nel ricorso ma non applicabili ratione temporis al fallimento dichiarato prima dell'entrata in vigore del decreto; la Corte ha escluso la loro operatività nel caso concreto

  • art. 390, comma 2 del dlgs n. 14 del 2019

    Fornisce la regola transitoria per cui le norme del codice della crisi si applicano solo alle procedure dichiarate successivamente alla sua entrata in vigore; base per escludere l'applicazione al caso di specie

  • art. 31 legge fallimentare

    Citato dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto che dal suo richiamo emergano vizi di diritto specifici idonei a fondare la cassazione; la questione è stata trattata come doglianza generica

  • art. 42 legge fallimentare

    Similmente all'art. 31, richiamato nel ricorso senza puntuale censura di illegittimità; la Corte ha considerato la doglianza generica e quindi inammissibile

  • art. 12-bis dlgs n. 74 del 2000

    Richiamato nel terzo motivo (riguardante la normativa penale tributaria e misure patrimoniali) ma la Corte ha ritenuto la censura priva di specificità e quindi inammissibile

  • art. 325, comma 1 c.p.p.

    "la deducibilità del solo vizio di violazione di legge"

    Limite alla consulazione in cassazione dei provvedimenti cautelari: contro tali provvedimenti sono deducibili solo vizi di violazione di legge, non censure di determinazione motivazionale o di apprezzamento dei fatti, il che ha determinato l'inammissibilità delle doglianze essenzialmente critiche della motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna per le spese processuali e per la somma da versare alla Cassa delle ammende, applicata dalla Corte in caso di ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • Se il fallimento è stato dichiarato prima dell'entrata in vigore del codice della crisi (dlgs 14/2019), le disposizioni di quel decreto non si applicano alla procedura per effetto delle norme transitorie (art. 390, comma 2).
  • I beni intestati a una società possono essere mantenuti sotto sequestro nell'ambito di indagini su un terzo se emerge, con adeguata motivazione, che la società è un "mero schermo" o alter ego dell'indagato e che le somme erano nella sua effettiva disponibilità.
  • In Cassazione, contro provvedimenti cautelari (art. 325 c.p.p.) sono deducibili soltanto vizi di violazione di legge: contestazioni generiche sulla motivazione o sulla valutazione fattuale del giudice del merito sono, di regola, inammissibili.
  • Per impugnare con successo misure cautelari che colpiscono beni societari è necessario formulare censure precise di diritto o dimostrare con elementi specifici l'autonomia patrimoniale della società rispetto all'indagato; affermazioni generiche non bastano.
  • Tentare ricorsi infondati o meramente formali può comportare la condanna alle spese processuali e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) ai sensi delle norme processuali penali.

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