Cassazione Penale, Sentenza n. 31543/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza che li aveva condannati per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) verso nove militari della Guardia di Finanza, accusati falsamente del furto di euro 8.000 durante l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. La condotta contestata consisteva nelle dichiarazioni rese sul posto (anche tramite la figlia che fungeva da interprete) e nella sottoscrizione di una relazione di servizio da parte di un'agente della Polizia Municipale intervenuta. In cassazione venivano dedotti, tra gli altri motivi, nullità delle ordinanze dibattimentali e vizio di motivazione per mancata assunzione o rinnovazione di prove (esame di specifici testi e dell'imputato), travisamento dei fatti, mancanza del requisito della "denuncia" all'autorità e assenza dell'elemento soggettivo (dolo) necessario per la calunnia, nonché mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la condanna pronunciata in primo e secondo grado. Ha ritenuto legittima la revoca dell'ammissione di alcuni testi dopo la rinuncia del Pubblico Ministero e ha escluso la lesione del diritto di difesa. Ha inoltre confermato che le dichiarazioni concordi degli operanti e la sottoscrizione della relazione dall'agente municipale costituivano prova sufficiente, e che la comunicazione fatta a un soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria integra la forma di "denuncia" richiesta dall'art. 368 c.p. La Corte ha richiamato i limiti della cognizione di legittimità sul "travisamento del fatto" e ha ritenuto provato il dolo in capo ad entrambi gli imputati (anche la figlia non si sarebbe limitata a tradurre ma avrebbe fatto proprie le accuse), nonostante l'assenza di apertura di un procedimento penale a carico degli operanti. Ha altresì confermato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a somme determinate in via equitativa.
Norme richiamate
La Corte conferma che la calunnia si configura anche quando la falsa accusa è rivolta a chi, pur non essendo l'autorità giudiziaria, ha l'obbligo di riferire all'autorità (es. agente della polizia municipale). Non è necessaria una formale denuncia né l'effettivo avvio di un procedimento penale per la configurabilità del reato se l'accusa contiene gli elementi utili per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di soggetti identificabili.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (limiti della censura di travisamento)
La Corte ricorda il limite alla revisione in sede di legittimità: non è consentito dedurre il semplice "travisamento del fatto", ma solo il travisamento della prova quando il giudice di merito si sia fondato su una prova inesistente o manifestamente diversa da quella reale e quando la difformità sia decisiva.
art. 192 cod. proc. pen. (regole sulla prova delle parti offese)
La Corte richiama che le dichiarazioni della persona offesa, se corroborate e sottoposte a controllo, possono costituire prova anche in assenza dell'applicazione formale delle regole probatorie più stringenti previste per le parti (art. 192, commi 3 e 4).
art. 507 cod. proc. pen. (poteri officiosi del giudice)
Il giudice può esercitare poteri officiosi per acquisire prove, ma la difesa non può pretendere automatico recupero di prove rinunciate dalla controparte se non ha rispettato le formalità della lista testi.
Massime di principio
- La calunnia si configura anche quando la falsa accusa viene rivolta a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria purché abbiano l'obbligo di riferire all'autorità; non è necessaria una formale denuncia o l'effettivo avvio di un procedimento penale.
- Le dichiarazioni concordi delle persone offese, adeguatamente corroborate e sottoposte al controllo del giudice, possono da sole fondare la responsabilità dell'imputato.
- In Cassazione non è consentito proporre una rivalutazione integrale dei fatti ("travisamento del fatto"): è ammessa solo la censura per travisamento della prova nei casi strettamente previsti e decisivi.
- La rinuncia del Pubblico Ministero a testi non determina automaticamente violazione del diritto di difesa; la difesa può chiedere l'esame solo osservando le formalità previste per la lista testi.
- L'elemento soggettivo del reato di calunnia (dolo) può essere desunto dalle modalità e dalle circostanze concrete della condotta (comportamento anomalo, confabulazione, espressioni dirette), non solo da una prova diretta della consapevolezza della falsità.
- Il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e, se motivato nei limiti della legge, non è sindacabile in cassazione.
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