Cassazione Penale, Ordinanza n. 25284/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendovi ragioni di esonero. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte territoriale sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio, inclusa la recidiva e la disposta espulsione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, con pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 23.000 di multa, oltre alle spese processuali. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure: 1) violazione di legge in relazione all'art. 99 c.p., per la conferma della recidiva specifica infraquinquennale; 2) vizio di motivazione sulla pena inflitta; 3) vizio di motivazione sull'art. 86 d.P.R. 309/1990, con riferimento alla disposizione di espulsione dal territorio nazionale a pena espiata. La Corte ha ritenuto che i motivi non si confrontassero realmente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvessero nella reiterazione delle doglianze già svolte in appello.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie incriminatrice contestata e confermata nei gradi di merito, relativa a reato in materia di stupefacenti di lieve entità
richiamato dal ricorrente per contestare la conferma della recidiva specifica infraquinquennale; la Corte reputa la doglianza non consentita perché non si confronta con la motivazione di merito
richiamato dal ricorrente in relazione alla disposizione di espulsione dal territorio nazionale a pena espiata; la Corte ritiene la motivazione di merito adeguata nel valorizzare la pericolosità sociale e l'assenza di lavoro lecito
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare la condanna al versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riproporre le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la pena sia sorretta da motivazione congrua, logica e idonea a dar conto delle ragioni della quantificazione, anche con riferimento alla personalità dell'imputato e ai precedenti specifici.
- La contestazione della recidiva richiede una critica che investa la ratio decidendi della decisione di merito; non è sufficiente una mera reiterazione delle argomentazioni difensive già esaminate.
- La misura accessoria dell'espulsione a pena espiata può essere giustificata attraverso elementi sintomatici di pericolosità sociale, quali un modus vivendi incompatibile con un inserimento lavorativo lecito e l'emersione di attività illecite come principale fonte di sostentamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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