Cassazione Penale, Ordinanza n. 23292/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse privo dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva affermato la sua responsabilità per il delitto di rapina. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la censura era formulata in modo generico e indeterminato, perché non individuava specificamente quali elementi della motivazione fossero erronei o illogici. Per tale ragione il ricorso non consentiva al giudice dell'impugnazione di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto per il quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato, indicato nel provvedimento come rapina.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la genericità o indeterminatezza della censura ne comporta l'inammissibilità.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali rispetto alla motivazione della decisione impugnata; una critica generica non è idonea a radicare il sindacato di legittimità.
- La denuncia di vizi della motivazione non può limitarsi a un dissenso meramente assertivo, ma deve indicare gli argomenti e gli elementi di fatto o di diritto che rendono la motivazione censurabile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime previsto dal codice di rito.
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