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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30766/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano generiche, meramente reiterative e dirette a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per tentata estorsione. Il ricorrente contestava tale affermazione di responsabilità, ma i motivi sono stati ritenuti dalla Corte di cassazione privi di specificità: da un lato, perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito; dall'altro, perché non contenevano una critica puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che le doglianze, in assenza di specifici profili di contraddittorietà, illogicità manifesta o travisamento della prova, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    La sentenza richiama il reato di tentata estorsione oggetto dell'affermazione di responsabilità, senza soffermarsi su un'interpretazione autonoma della fattispecie sostanziale.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure in cassazione devono indicare specifici vizi della motivazione o travisamenti rilevanti; non è consentito proporre una mera diversa lettura del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    È ribadito il principio per cui alla Corte di cassazione è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione di censure già esaminate e disattese non è sufficiente.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove né procedere a una nuova ricostruzione dei fatti, salvo il sindacato sui vizi logici o giuridici della motivazione nei limiti consentiti.
  • Per dedurre utilmente un vizio motivazionale occorre indicare specifici profili di contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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