Cassazione Penale, Ordinanza n. 30766/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano generiche, meramente reiterative e dirette a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per tentata estorsione. Il ricorrente contestava tale affermazione di responsabilità, ma i motivi sono stati ritenuti dalla Corte di cassazione privi di specificità: da un lato, perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito; dall'altro, perché non contenevano una critica puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che le doglianze, in assenza di specifici profili di contraddittorietà, illogicità manifesta o travisamento della prova, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza richiama il reato di tentata estorsione oggetto dell'affermazione di responsabilità, senza soffermarsi su un'interpretazione autonoma della fattispecie sostanziale.
Le censure in cassazione devono indicare specifici vizi della motivazione o travisamenti rilevanti; non è consentito proporre una mera diversa lettura del fatto.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
È ribadito il principio per cui alla Corte di cassazione è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione di censure già esaminate e disattese non è sufficiente.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove né procedere a una nuova ricostruzione dei fatti, salvo il sindacato sui vizi logici o giuridici della motivazione nei limiti consentiti.
- Per dedurre utilmente un vizio motivazionale occorre indicare specifici profili di contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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