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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4817/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha riqualificato il fatto contestato nel capo b) da tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni in estorsione tentata, sostenendo che tale reformatio in peius ha inciso non solo sul regime sanzionatorio ma soprattutto sul termine di prescrizione e sulla procedibilità del reato. Denuncia violazione di norme processuali (art. 597 e 521 c.p.p.) e sostanziali (artt. 56, 393, 629 c.p.), nonché vizio motivazionale riguardo alla valutazione della prova e al diritto al silenzio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, pervenendo all'annullamento della sentenza impugnata e al rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio. Ha ritenuto che la riqualificazione, benché prevedibile, ha determinato un peggioramento della posizione sostanziale del ricorrente in relazione al computo del termine di prescrizione; perciò è stata violata la regola che vieta la reformatio in peius quando inciderebbe sul termine di prescrizione. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle norme sul ricorso per cassazione e al corretto esercizio dei rimedi, come profilo procedurale rilevante alla valutazione dell'impugnazione.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Invocato rispetto ai limiti di motivazione e alle modalità di impugnazione delle sentenze d'appello.

  • art. 56 cod. pen.

    Rilevante quale norma sulla tentativa: la Corte ha esaminato la riqualificazione tra fattispecie tentate e consumate/altre tipologie delittuose.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma incriminatrice dell'estorsione: la riqualificazione operata dal giudice d'appello ha riguardato il passaggio all'ipotesi di estorsione tentata.

  • art. 393 cod. pen.

    Citato in riferimento alla coerenza della qualificazione giuridica del fatto e agli elementi soggettivi richiesti; la Corte ha valutato l'elemento intenzionale nella riqualificazione.

  • art. 157 cod. pen.

    Riferito dal ricorrente in merito al regime delle circostanze e al loro effetto sulla determinazione della pena e del termine di prescrizione.

  • art. 120 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle deduzioni sulle conseguenze sostanziali della riqualificazione (rilevanza ai fini della prescrizione).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti della motivazione nelle decisioni di cassazione e per la sintesi obbligata dei motivi ai fini della decisione.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020

    Richiamato per la facoltà del Procuratore Generale di presentare requisitoria scritta; è stato utilizzato nel procedimento di investigazione del ricorso.

  • art. 6 CEDU (giusto processo)

    Principio richiamato come limite alla riqualificazione operata dal giudice d'appello: la nuova imputazione deve essere prevedibile e non peggiorare la posizione del condannato, per rispettare garanzie di equo processo.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020 (Prundu) e Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014 (De Vuono)

    Precedenti richiamati che stabiliscono i limiti della riqualificazione in sede d'appello: è ammessa se prevedibile e se non comporta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio o del computo della prescrizione; l'eventuale allungamento della prescrizione configura reformatio in peius vietata.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può riqualificare il fatto rispetto all'imputazione originaria solo se la nuova qualificazione era sufficientemente prevedibile dall'imputato e questi ha avuto la possibilità di difendersi in relazione alla nuova contestazione.
  • È vietata la reformatio in peius quando la nuova qualificazione, pur non aumentando la pena astratta, comporta un peggioramento sostanziale come il prolungamento del termine di prescrizione o la diversa procedibilità del reato.
  • Se la riqualificazione incide sul computo della prescrizione, il giudice di legittimità annulla e rinvia per nuovo giudizio affinché il giudice di merito tenga conto della prevedibilità e delle conseguenze sulla prescrizione.
  • I vizi di motivazione e di valutazione della prova possono essere assorbiti se emerge un vizio procedurale o di diritto (es. reformatio in peius sulla prescrizione) che determini l'annullamento della decisione.
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe evidenziare tempestivamente la prevedibilità o meno della riqualificazione e dimostrare eventuali effetti peggiorativi sul piano sostanziale (soprattutto prescrizione) per ottenere l'annullamento o il riesame.

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