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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06394/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita stipulato per la cessione di un terreno edificabile, in cui era prevista una condizione risolutiva legata alla diminuzione degli indici di edificabilità per effetto della modifica del piano regolatore prima del rilascio della concessione edilizia. I promittenti venditori avevano opposto due decreti ingiuntivi: uno richiesto dalla società per la restituzione di euro 150.000,00 versati come caparra confirmatoria, sostenendo di avere legittimamente receduto dal preliminare e di poter trattenere la caparra; l'altro richiesto dall'architetto per il compenso della progettazione e della pratica edilizia. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto il recesso dei venditori con diritto alla ritenzione della caparra e aveva condannato l'architetto al risarcimento dei danni per la perdita di valore del terreno. In appello, la Corte territoriale ha invece ritenuto che: l'incarico professionale fosse stato conferito dalla società e non dai venditori; la mancata approvazione del progetto non fosse imputabile all'architetto, bensì alle vicende amministrative e al mutamento urbanistico; la condizione risolutiva si fosse verificata; e, per effetto di ciò, ha accolto l'appello della società, rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo relativo alla caparra, e ha escluso la responsabilità dell'architetto, revocando la condanna risarcitoria. I ricorrenti hanno quindi proposto sei motivi di ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, ultrapetizione e vizio di specificità dell'appello, erronea interpretazione del contratto e delle clausole condizionali, omesso esame di documenti e fatti decisivi, violazione delle regole di valutazione della prova, nonché carenza o apparenza di motivazione sulla esclusione della responsabilità dell'architetto e sulla declaratoria di insussistenza del diritto al risarcimento e alla manleva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a ultrapetizione, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizio di motivazione, osservando che l'appello della società era stato effettivamente diretto alla riforma integrale della sentenza di primo grado e alla condanna dei venditori alla restituzione della caparra. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi che contestavano l'interpretazione del contratto e la valutazione delle prove, rilevando che le doglianze si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo che la sentenza impugnata fosse comprensibile nel suo iter logico, specie nel punto in cui aveva accertato che l'incarico professionale era stato conferito dalla società e non dai promittenti venditori. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore di entrambi i controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se decide su questioni tacitamente comprese nelle domande e nelle censure proposte, specie quando la parte abbia chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione esiste solo in presenza di motivazione apparente o di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta una motivazione sintetica ma comprensibile.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura sulla genericità dei motivi di appello richiede che nel ricorso per cassazione siano riportati specificamente i motivi d'appello asseritamente generici; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La norma è violata solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disattende una regola legale di valutazione; non è denunciabile come violazione il semplice cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla clausola condizionale, ma la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla clausola condizionale, ma la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione occorre indicare puntualmente il canone ermeneutico violato e in che modo il giudice se ne sia discostato.

  • art. 1363 c.c.

    Come per l'art. 1362 c.c., la doglianza è inammissibile se si risolve nella contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 1385 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di caparra confirmatoria, ma il motivo è stato ritenuto non specifico e quindi inammissibile o infondato nei limiti in cui contestava la decisione di merito.

  • art. 2229 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla responsabilità del professionista, ma senza una censura idonea a scalfire l'accertamento di fatto della Corte territoriale.

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non consente una nuova valutazione del merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse comunque comprensibile e logicamente leggibile.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di deposito degli atti e documenti in cassazione, ma la doglianza è stata respinta per difetto di specificità e per inammissibilità del tentativo di rivalutazione del fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione l'interpretazione del contratto è censurabile solo se il ricorrente indica specificamente il canone ermeneutico violato e spiega puntualmente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo negoziale.
  • La doglianza di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando la decisione di appello si mantenga entro i limiti delle domande formulate, anche se affronta questioni logicamente connesse o tacitamente comprese nelle richieste di riforma integrale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il cattivo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito; è denunciabile solo l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a un mezzo istruttorio di un valore legale diverso da quello previsto.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione di un fatto storico, discusso tra le parti, che abbia carattere realmente decisivo; non è sufficiente richiamare genericamente documenti o risultanze istruttorie per ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente o presenti un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente a sorreggere la decisione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezza

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