Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46286/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di condanna per concorso in ricettazione, deducendo violazione dell'art. 62-bis c.p. e dell'art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: sosteneva che la Corte d'appello si era limitata a considerare la precedente condanna come ostativa, ignorando gli altri elementi e le argomentazioni difensive che avrebbero giustificato il riconoscimento delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte di appello avesse fornito una motivazione sintetica ma esaustiva, valorizzando come preminenti la vicinanza temporale di una precedente condanna (un anno prima del reato in esame) e altre tre condanne non definitive, che evidenziavano una personalità negativa e propensione a delinquere ostative al riconoscimento delle attenuanti. Il ricorso è stato inoltre considerato generico perché non ha confrontato specificamente la motivazione impugnata, limitandosi a rinvii per relationem all'atto di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis codice penale

    L'art. 62-bis elenca elementi informativi per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che il giudice non sia obbligato a valutare esaustivamente tutti gli elementi elencati, potendo limitarsi a valorizzare quelli ritenuti preminenti nella valutazione della meritevolezza del beneficio; in concreto, precedenti recenti e più condanne, anche non definitive, possono prevalere e ostare al riconoscimento delle attenuanti.

  • art. 125 codice di procedura penale

    L'art. 125 richiede che la decisione sia motivata. La Corte ha ritenuto valida una motivazione sintetica ma adeguata: non è necessario che il giudice discorra su ogni elemento prospettato dalla difesa, purché la motivazione esponga le ragioni principali che hanno condotto alla decisione.

Massime di principio

  • Per negare le circostanze attenuanti generiche il giudice può concentrarsi sugli elementi che ritiene preminenti (es. precedenti recenti, più condanne) senza dover analizzare esaustivamente ogni singolo elemento prospettato dalla difesa.
  • Precedenti penali recenti e la presenza di più condanne, anche non definitive, sono indici rilevanti di personalità negativa e propensione a delinquere che possono ostare al riconoscimento di attenuanti.
  • La motivazione della sentenza può essere sintetica ma deve essere sufficiente a comprendere le ragioni della decisione; una motivazione che evidenzia i fattori decisivi è generalmente adeguata.
  • I ricorsi che si limitano a rinvii generici alle censure già formulate in grado d'appello (per relationem) e non confrontano puntualmente la motivazione impugnata rischiano di essere dichiarati inammissibili per genericità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, oltre al rigetto, possono essere disposte condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. somma a favore della cassa delle ammende).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.