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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03519/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e sull'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione ed euro 2.000 di multa per due episodi di furto in abitazione, uno consumato e uno tentato, aggravati dal concorso di persone, dalla violenza sulle cose e da altre aggravanti. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito, poiché contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono proponibili soltanto censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, nonché, nei limiti stretti indicati dalla giurisprudenza, l'illegalità della pena; non invece doglianze su motivi rinunciati o sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha rilevato che la censura sulla recidiva attiene a un profilo non deducibile nel giudizio di legittimità avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., perché non investe la validità del concordato, il consenso del pubblico ministero, il contenuto difforme della pronuncia né l'illegalità della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure attinenti alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo e all'illegalità della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    Le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono indicate come non deducibili nel ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 444 c.p.p.

    Viene richiamato in comparazione con il concordato in appello, evidenziando che l'applicazione della pena su richiesta delle parti ha una fisionomia diversa e un ambito di ricorso più ampio.

  • art. 448-bis c.p.p.

    È richiamato per sottolineare che le ipotesi di annullamento nel concordato in appello sono più limitate rispetto al patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso è pronunciata senza formalità.

  • artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 c.p.

    Norme incriminatrici poste a base della condanna per furto in abitazione aggravato e in concorso di persone.

  • art. 110, 56, 61 n. 5, 624-bis, 625 n. 2 e 5 c.p.

    Norme incriminatrici poste a base della condanna per tentato furto in abitazione aggravato e in concorso di persone.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengano alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione, oppure all'illegalità della pena.
  • Non sono deducibili, in tale sede, censure che investano motivi rinunciati, la responsabilità penale, la qualificazione giuridica del fatto o la mancata esclusione di circostanze o aggravanti che non determinino l'illegalità della sanzione.
  • La nozione di illegalità della pena, quale unico profilo sanzionatorio sindacabile d'ufficio, ricorre solo quando la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge, non quando sia semplicemente contestata nella sua quantificazione discrezionale.
  • Il concordato in appello ha un ambito di impugnazione più ristretto rispetto al patteggiamento, poiché si fonda sulla rinuncia ai motivi di impugnazione e non consente di rimettere in discussione il merito dell'accusa definita con l'accordo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiFurtoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiRecidiva

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