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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24141/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'ICI per gli anni 2007-2011, confermato in appello e poi con ordinanza della Cassazione. La contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro tale ordinanza, deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo la ricorrente la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che l'errore che aveva originato la procedura DOCFA e la rettifica della rendita catastale fosse imputabile ai contribuenti, mentre essa si era limitata a formulare una mera proposta e l'attribuzione della rendita definitiva spettava all'Ufficio. Sosteneva inoltre che l'imposta era stata versata sulla base di una rendita validata dall'Ufficio e che dunque l'errore era dell'Ufficio nell'accertamento e nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore revocatorio, perché mirava in sostanza a contestare la ricostruzione giuridica e interpretativa compiuta dalla precedente ordinanza circa l'addebitabilità dell'errore e la disciplina della retrodatazione della rendita catastale in caso di DOCFA. La Corte ha ribadito che la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammessa solo per un errore di percezione, decisivo, evidente e desumibile dal mero confronto tra sentenza e atti, non per errori di diritto o valutazioni controverse. È stata inoltre richiamata la regola secondo cui, in tema di ICI, la variazione catastale opera dall'anno successivo, salvo il caso di correzione di errori di fatto commessi dall'Ufficio nell'originario classamento. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'ente non si è costituito; è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.; non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o interpretative già compiute.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile dagli atti; resta escluso quando la censura investe una valutazione o interpretazione giuridica.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    Le variazioni catastali hanno di regola efficacia dall'anno d'imposta successivo alla loro annotazione, salvo il caso di rettifica di un errore di fatto dell'Ufficio nell'originario classamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando vi sia una svista percettiva immediatamente verificabile dal confronto tra decisione e atti di causa, e non quando la parte contesti la valutazione giuridica o l'interpretazione dei fatti operata dal giudice.
  • L'errore revocatorio richiede il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto: quella risultante dalla decisione e quella emergente in modo incontrovertibile dagli atti; se il fatto è stato discusso e valutato nel merito, il rimedio revocatorio non è esperibile.
  • In materia di ICI e rendita catastale, la regola generale di efficacia solo ex nunc delle variazioni catastali non opera quando la nuova rendita sia conseguenza della correzione di un errore di fatto imputabile all'Ufficio nell'originario classamento.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando la censura, sotto l'apparente veste del fatto, tende in realtà a sovvertire la qualificazione giuridica o la ricostruzione interpretativa già data dalla Corte alla fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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