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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05241/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CGT di secondo grado dell'Abruzzo che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento per il 2019, con recupero a tassazione di costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e di IVA detratta, in relazione a fatture emesse da società considerate fittiziamente interposte in una frode sulle rivendite di carburante. La lite riguardava anche ulteriori riprese in imposte dirette collegate a prelevamenti di somme e rinunce a crediti da parte di un socio/amministratore di fatto, ritenuti privi di adeguato riscontro contabile. Nel primo motivo la ricorrente lamentava violazione di legge e nullità dell'avviso per difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa, sostenendo che l'Ufficio avesse fondato la pretesa su atti penali senza adeguata allegazione e senza considerare che alcuni soggetti non erano stati indagati nel procedimento richiamato. Con il secondo motivo deduceva omessa motivazione su fatti decisivi. Con il terzo motivo censurava, ancora per violazione di legge e vizio motivazionale, la conferma delle riprese in imposte dirette relative ai movimenti di denaro e alle rinunce ai crediti, assumendo che la CGT non avesse esaminato gli elementi contenuti nell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente, nonché non pertinente rispetto alla ratio decidendi, osservando che la motivazione dell'avviso poteva essere validamente resa per relationem al PVC consegnato alla contribuente e che la decisione di merito aveva comunque valorizzato un compendio probatorio idoneo a dimostrare la conoscibilità della frode. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità, per impropria denuncia di "omessa motivazione" non più proponibile nei termini invocati dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e per mancata indicazione puntuale dei fatti storici omessi e delle norme asseritamente violate. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto richiede l'indicazione specifica delle norme asseritamente violate, il contenuto precettivo e il confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né l'omesso esame di questioni o elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e pertinenti; non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma violata o dei punti della decisione censurati.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente i fatti storici, i documenti e gli atti su cui la censura si fonda.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare e richiamare gli atti e i documenti rilevanti per il controllo della decisività delle censure.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di definizione anticipata del ricorso quando risulta inammissibile o manifestamente infondato.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la definizione del ricorso secondo il rito accelerato.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione e trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta, la Corte applica le sanzioni processuali previste dai commi 3 e 4 senza necessità di ulteriore valutazione discrezionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il contributo unificato aggravato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione le norme violate, il loro contenuto precettivo e il punto della decisione che se ne assume contrastante.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento può essere validamente resa per relationem al processo verbale di constatazione, quando questo sia stato notificato o consegnato al contribuente e gli consenta di conoscere compiutamente la pretesa fiscale.
  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito può valorizzare, ai fini della consapevolezza del contribuente, elementi indiziari quali prezzi anormalmente inferiori a quelli di mercato, assetto fraudolento unitario, assenza di strutture operative e modalità anomale di consegna e pagamento.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono censurabili con tale motivo le mere questioni giuridiche, le deduzioni difensive o la mancata considerazione di singoli elementi istruttori già valutati dal giudice.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: non è sufficiente rinviare genericamente ad atti del giudizio di merito senza trascriverne o precisarne il contenuto rilevante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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