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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19427/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore aveva chiesto l'emissione del decreto penale di condanna nei confronti di Otay Riadh per il reato previsto dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/98 (rifiuto di esibire documento valido di identificazione e richiesta di permesso di soggiorno), per fatti avvenuti a Pontremoli il 14/04/2025. Il Giudice per le indagini preliminari rigettò la richiesta ritenendo che l'imputato era privo di documento identificativo e non svolgeva attività lavorativa che gli avrebbe permesso di pagare la pena pecuniaria, concludendo per l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto penale. Il Procuratore impugnò in Cassazione sostenendo che il G.i.p. aveva usurpato poteri della pubblica accusa e che non poteva respingere la richiesta sulla base delle condizioni economiche dell'imputato, invocando la violazione dell'art. 459 c.p.p. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che vieta al giudice di rigettare la richiesta di decreto penale per ragioni di mera opportunità o per una prognosi negativa circa l'adempimento della pena pecuniaria, in quanto ciò costituisce abnormità e usurpazione di funzioni riservate alla pubblica accusa. Il provvedimento del G.i.p. è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati restituiti al Tribunale di Massa - Ufficio del G.i.p. per il seguito del procedimento.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 6, comma 3

    art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/98

    Norma sostanziale del reato contestato: rifiuto di esibire documento valido per l'identificazione e relativa richiesta di permesso di soggiorno. Utilizzata quale titolo di reato per la richiesta del decreto penale di condanna.

  • codice di procedura penale, art. 459

    Norma procedurale relativa al decreto penale di condanna; la Corte ha rilevato che il rigetto richiesto dal G.i.p. contrasta con il corretto ambito di applicazione del rito del decreto penale e con le funzioni spettanti alla pubblica accusa.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)

    art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Base normativa del motivo di cassazione relativo a violazione di norme di diritto che giustifica il controllo della Corte sulla decisione impugnata.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.

    Richiesta di riproduzione del motivo nei limiti necessari per il ricorso in Cassazione; richiamata in ordine alla forma del ricorso.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 20569/2018 e Sez. 6, n. 17702/2016)

    Sez. U. n. 20569/2018; Sez. 6 n. 17702/2016

    Massime enunciate: il giudice non può restituire gli atti o respingere la richiesta di decreto penale per ragioni di mera opportunità o per valutazioni prognostiche circa la capacità dell'imputato di adempiere la pena pecuniaria; ciò configurerebbe un atto abnorme e un'usurpazione di funzioni della pubblica accusa.

Massime di principio

  • Il Giudice per le indagini preliminari non può rigettare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna per ragioni di mera opportunità o per valutazioni sulle condizioni economiche dell'imputato; tale valutazione rientra nella sfera della pubblica accusa.
  • La mancanza di un documento identificativo o la presunta impossibilità materiale di pagare una pena pecuniaria non costituiscono di per sé motivi che autorizzino il G.i.p. a negare il decreto penale quando ricorrono gli altri presupposti di legge.
  • Un provvedimento del giudice che usurpi funzioni proprie della pubblica accusa (ad es. sostituendosi alla valutazione dell'opportunità di introdurre il rito) è qualificabile come abnorme e viene annullato dalla Cassazione.
  • In caso di decisione impugnata per il motivo sopra indicato, la Corte di cassazione può disporre l'annullamento del provvedimento e la restituzione degli atti al medesimo ufficio per il proseguimento del procedimento secondo le competenze.
  • Per il ricorso in Cassazione è rilevante richiamare la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite) che delimita i poteri del G.i.p. nel procedimento per decreto penale.

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