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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17418/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti di varia tipologia, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. e delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse errato nel negare tali benefici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo sull'attenuante del lucro di speciale tenuità era meramente reiterativo rispetto all'appello e comunque privo di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'attenuante valorizzando: la presenza di ulteriore sostanza detenuta di diversa tipologia oltre a quella ceduta; la destinazione a terzi di un involucro di hashish desunta dalla dicitura nominativa sulla confezione; la considerevole somma di denaro contestualmente detenuta, pari a euro 1.355,00. Ha inoltre ritenuto generica la censura sulle attenuanti generiche, perché non si confrontava con la motivazione che ne aveva escluso il riconoscimento sulla base dei plurimi precedenti anche specifici dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del lucro di speciale tenuità è stata ritenuta non concedibile in presenza di elementi fattuali incompatibili con un profitto di speciale tenuità, valorizzando quantità e tipologia della sostanza, la destinazione a terzi e il denaro detenuto.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state escluse in ragione dei plurimi precedenti penali, anche specifici, e il ricorso è stato reputato generico perché non si confrontava con tale motivazione.

  • cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'attenuante del lucro di speciale tenuità non può essere riconosciuta se il quadro fattuale complessivo mostra elementi sintomatici di un'attività di spaccio non minima, come l'ulteriore sostanza detenuta, la destinazione a terzi della droga e la disponibilità contestuale di denaro rilevante.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sui precedenti penali dell'imputato, anche specifici, purché la motivazione sia concreta e non meramente apparente.
  • In sede di legittimità, censure apodittiche o non confrontate con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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