Cassazione Penale, Ordinanza n. 13442/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di annullamento e sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze il 28 luglio 2024. Secondo la difesa, il provvedimento esecutivo avrebbe dovuto essere sospeso; il giudice dell'esecuzione aveva però rilevato, da un lato, che l'ordine del 28 luglio 2024 era stato superato da un successivo provvedimento di cumulo del 4 ottobre 2024 e, dall'altro, che il titolo esecutivo riguardava un delitto ostativo ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen., circostanza ritenuta incompatibile con la sospensione richiesta e con l'affidamento terapeutico. Nel ricorso per cassazione è stato sostanzialmente ribadito il preteso diritto alla sospensione, senza però confrontarsi in modo specifico con tutte le rationes decidendi dell'ordinanza impugnata, in particolare con il rilievo dell'intervenuto superamento del primo ordine di esecuzione per effetto del successivo provvedimento del 4 ottobre 2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo di argomenti già disattesi e non idoneo a scalfire la motivazione del giudice dell'esecuzione, sia quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 666, comma 5, c.p.p., sia quanto al fatto che il provvedimento impugnato risultava comunque superato dal successivo ordine di esecuzione relativo al cumulo. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sospensione dell'esecuzione non è dovuta in presenza di ragioni ostative rilevate dal giudice dell'esecuzione; il ricorso che non si confronti con tale motivazione non supera il vaglio di ammissibilità.
Il titolo esecutivo riguardante un delitto ostativo è valorizzato come elemento contrario alla sospensione richiesta e all'accesso al beneficio invocato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate e non si confronta con tutte le rationes decidendi della decisione impugnata.
- Quando il giudice dell'esecuzione fonda il rigetto su più autonome ragioni, il ricorrente deve contrastarle tutte in modo specifico; la mancata censura anche di una sola di esse rende il motivo inidoneo a determinare l'annullamento.
- La sospensione dell'ordine di esecuzione non può essere ottenuta in via astratta o assertiva, ma richiede l'allegazione dei presupposti concreti che rendano illegittima la decisione esecutiva impugnata.
- La presenza di un successivo provvedimento di cumulo che superi l'ordine di esecuzione originariamente impugnato costituisce autonoma ragione di reiezione dell'istanza e va specificamente censurata nel ricorso.
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